Spese liquidate su scaglione errato e fase istruttoria esclusa (Cass. civ. Sez. III n. 9345 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese di lite, il giudice che espressamente riconosce la spettanza dei compensi per la fase istruttoria deve poi liquidarli, non potendo limitarsi a escluderli in concreto. La determinazione dei compensi va operata assumendo quale scaglione di riferimento quello corrispondente al valore effettivo della causa, come accertato, e non un scaglione superiore. Il d.m. n. 55 del 10/03/2014 individua parametri vincolati per scaglioni: la loro violazione integra un errore di diritto censurabile in sede di legittimità, che consente alla Corte di cassare la sentenza limitatamente al capo sulle spese e di decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito per far accertare l’illegittimità di un sequestro eseguito nei confronti di una società in liquidazione, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese.
Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha censurato la sentenza di appello nella parte relativa alla liquidazione delle spese di soccombenza, contestando l’individuazione dello scaglione applicato e l’omessa considerazione della fase istruttoria. La curatela intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla corretta applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi professionali. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 10/03/2014, rilevando che la Corte territoriale aveva collocato la causa in uno scaglione superiore rispetto a quello corrispondente al valore effettivo, di poco superiore a trentamila euro, utilizzando lo scaglione da euro 52.000,00 a euro 260.000,00 e liquidando la somma di euro 9.515,00.
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il ragionamento muove da un dato che la stessa sentenza impugnata aveva espressamente riconosciuto: sarebbero spettati i compensi per la fase istruttoria. Riconosciuta la spettanza, la Corte territoriale non poteva poi escluderli in concreto, e avrebbe dovuto applicare lo scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, cui la causa era riconducibile.
Non essendovi ragioni per discostarsi dai valori medi, la liquidazione corretta avrebbe dovuto corrispondere a euro 6.615,00, risultanti dalla somma di euro 1.960,00, euro 1.350,00 e euro 3.305,00, in luogo degli euro 9.515,00 determinati dalla Corte di merito.
La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, in relazione alla sola censura accolta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, rideterminando l’importo dovuto per il grado di appello.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte ha disposto la compensazione, valorizzando la non imputabilità alla controparte dell’erronea individuazione dello scaglione e la permanenza della soccombenza sostanziale in capo al ricorrente. Ha inoltre richiamato l’ordinanza interlocutoria n. 27681 del 29/09/2023 di rimessione alle Sezioni Unite, che ribadisce l’orientamento tradizionale secondo cui non si determina controversia, e dunque non sono distinguibili parte vittoriosa e soccombente, quando la parte non ricorrente non si costituisca o non si opponga all’istanza di correzione.
Nota della Redazione
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