Occupante di immobile industriale e riparto dell’onere TASI con il proprietario (Cass. civ. Sez. 5 n. 12395 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TASI, qualora l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30 per cento, stabilita dal comune nel regolamento, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1, comma 681, legge n. 147/2013. Ne consegue che il proprietario dell’immobile, avendone conferito la disponibilità ad altro soggetto, è comunque tenuto al pagamento della quota di tributo a suo carico, non potendo essere del tutto esonerato dall’obbligazione.
Il Fatto
Il Comune di Solofra emetteva nei confronti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino un avviso di accertamento per il mancato pagamento della TASI relativa all’anno 2016. L’atto riguardava diversi immobili, tra cui uno detenuto da una società terza, alla quale il Consorzio, in qualità di proprietario, aveva conferito la disponibilità sin dal 1997.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appello del Consorzio, annullava l’avviso limitatamente all’immobile detenuto dalla società, ritenendo il Consorzio carente di soggettività passiva per quella porzione. Il Comune ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, commi 669, 671 ss. e 681, legge n. 147/2013 e dell’art. 1140 c.c..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ricostruendo la disciplina della TASI. Tale tributo, a differenza dell’IMU, è caratterizzato da un più stretto legame con la detenzione del bene anziché con la proprietà. I soggetti passivi, ai sensi dei commi da 671 a 674 e 681 dell’art. 1, legge n. 147/2013, sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili.
La Corte ha rammentato il disposto del comma 681, secondo cui, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, entrambi sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa tra il 10 e il 30 per cento; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.
Nel caso di specie, essendo pacifico il conferimento della disponibilità dell’immobile alla società detentrice, l’onere impositivo sarebbe dovuto ricadere, secondo la percentuale regolamentare (tra il 70 e il 90%), sul Consorzio proprietario, in applicazione dell’art. 1, comma 681, legge n. 147/2013, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
La sentenza impugnata, che aveva escluso in radice l’obbligazione del Consorzio, non si è conformata a tali principi. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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