Dichiarazioni di terzi e sovrafatturazione: presunzioni utilizzabili dal giudice tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 16038 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale sono liberamente acquisibili al giudizio e hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, senza che ciò comporti il venir meno del potere-dovere del giudice di valutarne l’attendibilità secondo il principio del libero convincimento. La valutazione di tali dichiarazioni, ove ancorata a elementi oggettivi e soggettivi di credibilità, è insindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia apparente o mancante. La sentenza che, con motivazione non apparente, ritenga cedevole l’apporto probatorio del contribuente sulla base di dichiarazioni di terzi utilizzate come indizi, non è censurabile per violazione di legge.
Il Fatto
La società contribuente era destinataria di un avviso di accertamento per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, con il quale l’Agenzia delle entrate contestava la deduzione di costi ritenuti fittizi. L’ufficio aveva accertato che la società aveva ricevuto fatture per lavori solo in parte realmente eseguiti, risultando la fatturazione raddoppiata rispetto al corrispettivo effettivo. Fondamento dell’accertamento erano le dichiarazioni rese in un’altra indagine dal titolare della ditta che aveva emesso le fatture.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società, ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni del terzo in quanto assunte in violazione del divieto di prova testimoniale. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’ufficio, aveva invece riformato la sentenza, qualificando quelle dichiarazioni come indizi valutabili criticamente dal giudice. Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati. Ha ricordato che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’erronea valutazione delle risultanze di causa integra un vizio di motivazione, censurabile solo nei limiti del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come ridotto al minimo costituzionale dalle Sezioni Unite.
Nel merito, la Corte ha ribadito che anche al contribuente è riconosciuta la possibilità di introdurre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, aventi valore di elementi indiziari. Il giudice tributario ha il potere-dovere di valutare l’attendibilità del loro contenuto, confrontando le propalazioni e verificando la credibilità dei dichiaranti. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva svolto tale confronto, richiamando sentenze passate in giudicato su aspetti collegati alla controversia e ritenendo attendibili le dichiarazioni.
Quanto al terzo motivo, incentrato sulla motivazione apparente ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ., la Corte l’ha ritenuto infondato. La sentenza impugnata aveva argomentato le ragioni della decisione muovendo dai profili documentali, dalle dichiarazioni del terzo e dagli elementi indiziari raccolti, compendiando gli apporti probatori con un bilanciamento motivato che supera il minimo costituzionale richiesto. Sotto altro profilo, il motivo è stato dichiarato inammissibile laddove sollecitava una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate.
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Nota della Redazione
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