Imposta unica scommesse: il bookmaker estero risponde in solido con il gestore del CDT anche con quantificazione forfettaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 10585 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il soggetto che raccoglie scommesse senza concessione è obbligato in solido con il titolare del Centro Trasmissione Dati (CDT), ex art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014, anche quando l’attività sia svolta in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 56 TFUE. Detta disposizione, in combinato disposto con l’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, legittima l’accertamento induttivo che ragguagli la base imponibile alla base forfettaria del triplo della media provinciale delle scommesse raccolte, senza che ciò determini una violazione del principio di capacità contributiva o dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando manchi completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: la reiezione della pretesa, anche attraverso una statuizione implicita di rigetto, esclude il vizio, come lo esclude la natura meramente reiterativa delle censure d’appello rispetto al ricorso introduttivo.

Il Fatto

La Stanleybet Malta Limited, bookmaker con sede all’estero, operava in Italia tramite un Centro Trasmissione Dati (CDT) privo di concessione. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava un avviso di accertamento per l’anno 2015, contestando il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, ritenendo la società obbligata in solido con il titolare del CDT, e irrogando le relative sanzioni.

Sia la Commissione tributaria provinciale di Milano sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia respingevano il ricorso della contribuente. Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi, sollecitando altresì il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE e la rimessione alla Corte costituzionale degli artt. 1-3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando il principio per cui l’adunanza camerale è compatibile con la decisione di questioni nuove ma assistite da un consolidato orientamento. Nel caso di specie, il tema della responsabilità solidale del bookmaker estero era stato compiutamente definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e dalla sentenza della Corte di giustizia C-788/18 del 2020, con principi recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 31905/2021), anche con riguardo al criterio di quantificazione di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014 per l’annualità 2015 (Cass. n. 24213/2023 e Cass. n. 7673/2025).

Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (carenza d’interesse), non potendo la liquidazione della soccombenza essere influenzata dall’eventuale erronea valutazione del vizio di motivazione della sentenza di prime cure. I motivi dal secondo al settimo, dedotti come nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sono stati esaminati congiuntamente: la ricorrente non aveva riportato in ricorso il contenuto delle censure proposte con l’atto d’appello, violando il principio di autosufficienza. La Corte ha precisato che, pur essendo giudice del fatto processuale per gli errori in procedendo, il sindacato è condizionato all’adempimento dell’onere di specifica indicazione degli atti, non potendo procedere a ricerche autonome.

I motivi sono stati ritenuti comunque infondati anche nel merito: il giudice d’appello, affermando che le censure reiteravano quelle del ricorso introduttivo e richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, aveva pronunciato implicitamente su tutte le questioni, con statuizione incompatibile con la pretesa. Tale pronuncia implicita di rigetto, secondo il richiamo a Cass. n. 24155/2017 e Cass. n. 29191/2017, esclude la configurabilità della violazione dell’art. 112 c.p.c., che postula l’integrale omissione del provvedimento indispensabile.

Sull’ottavo motivo, la Corte ha confermato la legittimità della liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia assistita da propri funzionari, ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, con riduzione del venti per cento. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non aveva specificato, come richiesto da Cass. n. 24635/2014, le singole voci delle “spese vive” contestate né dimostrato l’errore del giudice di merito nella loro liquidazione. Inammissibile anche la censura sulla mancata compensazione, essendo la valutazione discrezionale e insindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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