Accollo interno delle passività pregresse del Comune al gestore come corrispettivo e soggetto a IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 20169 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’accollo interno delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato riveste natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell’esercizio di un’attività imprenditoriale ed è pertanto soggetto a imposta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972. Tale qualificazione opera salvo che, da una ricostruzione in concreto degli assetti finanziari stabiliti nella convenzione di gestione, non emerga che di tali passività si sia già tenuto conto al momento della determinazione degli oneri finanziari addebitati al concessionario.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti del Comune un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2011, volto a recuperare l’imposta dovuta sul pagamento degli oneri derivanti dai mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti, effettuato dall’ente gestore del servizio idrico integrato in forza della convenzione di gestione stipulata ex artt. 11 della legge n. 36/1994 e 12 della legge regionale Lazio n. 6/1996.
Il Comune aveva impugnato l’avviso, sostenendo che il pagamento dei ratei di mutuo costituisse una mera cessione di denaro, esente da IVA. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, aveva confermato l’esito, escludendo la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra la cessione in uso degli impianti e l’obbligo di pagamento dei ratei di mutuo, sulla base della gratuità della concessione d’uso delle infrastrutture prevista dall’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’accollo interno delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui accesi dal Comune per gli impianti concessi in uso al gestore ha natura di corrispettivo per una prestazione di servizi ed è soggetto a imposta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972. A supporto di tale principio, la Corte ha citato le sentenze n. 39055/2021, n. 5330/2023, n. 13936/2023 e la più recente n. 18198/2025.
La pronuncia ha precisato che, ai fini della qualificazione dell’accollo come corrispettivo, occorre procedere a una complessiva ricostruzione, in concreto, degli assetti finanziari discendenti dalla convenzione di gestione. L’indagine deve verificare se gli oneri finanziari addossati al concessionario tengano già conto delle passività pregresse: solo ove tali passività non siano già state considerate nella determinazione convenzionale degli oneri finanziari, esse possono essere autonomamente qualificate come corrispettivo tassabile.
La sentenza impugnata, non essendosi attenuta a tali principi, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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