Silenzio della P.A. e sopravvenuto provvedimento espresso: ricorso improcedibile (TAR Lombardia n. 928 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ex art. 117 c.p.a., è circoscritto all’accertamento dell’inattività dell’amministrazione tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Esso presuppone un obbligo di provvedere nascente da specifiche previsioni di legge, dai principi generali o dalla peculiarità del caso. Sopravvenuta nelle more la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del relativo modello preordinato al permesso di soggiorno, viene meno l’interesse alla decisione e il ricorso va dichiarato improcedibile. La non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione giustifica il mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente agisce ex art. 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata il 7 luglio 2020 in suo favore, ai sensi del d.l. n. 34/2020. Il procedimento, pur sollecitato e integrato documentalmente dall’istante, non si era concluso. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 2, 14 e 15 della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost.

Si costituisce il Ministero dell’Interno per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando la relazione dell’amministrazione. Alla camera di consiglio del 28 giugno 2023 la trattazione è rinviata in vista della convocazione del ricorrente per il fotosegnalamento. All’udienza del 26 marzo 2024 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa sostanziale del rito: il giudizio sul silenzio si collega al dovere dell’amministrazione, preposta alla cura dell’interesse pubblico, di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Richiamando la giurisprudenza in materia, il Tribunale ribadisce che il rimedio si esperisce solo in presenza di un obbligo di provvedere, che nasce da previsioni di legge, dai principi generali o dalla peculiarità della fattispecie.

Nel caso concreto l’obbligo è ravvisato in capo all’amministrazione, con il termine previsto dalla normativa richiamata per la comunicazione dell’assenso o del dissenso. Accertata l’astratta configurabilità del dovere, il Collegio passa alla verifica dell’attualità dell’interesse.

Il ricorso è dichiarato manifestamente improcedibile. Il 22 marzo 2024 la Prefettura ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno e il successivo rilascio del modello preordinato all’ottenimento del permesso di soggiorno. La procedura di emersione si è dunque conclusa con un provvedimento espresso.

Il Tribunale esclude che si siano realizzati i presupposti degli artt. 31 e 117 c.p.a., poiché il thema decidendum del rito è circoscritto all’inattività amministrativa. Venuta meno la condizione dell’azione, il ricorso è improcedibile.

Sulle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale. Conferma l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione, e rimette a un separato provvedimento la liquidazione delle competenze del difensore, previa istanza dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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