Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel contenzioso sul pay-back dispositivi medici (TAR Lazio n. 2292 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di annullamento il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La giustizia amministrativa, quale giurisdizione di diritto soggettivo, richiede la permanenza dell’interesse quale condizione dell’azione, sicché la sua cessazione preclude l’esame nel merito. La declaratoria di improcedibilità, di natura meramente processuale, non comporta accertamento sulla fondatezza delle pretese e giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, numerosi provvedimenti regionali attuativi del pay-back in materia di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Gli atti traggono origine dal Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni indicati.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato, il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della società, con riferimento sia al ricorso che ai motivi aggiunti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione del difensore e rileva come la ricorrente abbia manifestato il venir meno dell’interesse alla decisione di annullamento in relazione a tutti gli atti impugnati.
Il Tribunale richiama la propria giurisdizione di diritto soggettivo, confermata dal precedente delle Sezioni Unite n. 4 del 2015, per affermare che l’interesse alla pronuncia costituisce condizione dell’azione che deve permanere per tutta la durata del processo.
La cessazione di tale interesse, intervenuta prima della decisione, rende la domanda di annullamento improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sia nella parte relativa al ricorso introduttivo sia in quella relativa ai motivi aggiunti.
La declaratoria ha natura processuale e non investe il merito delle censure proposte, le quali restano assorbite dalla pronuncia sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Conseguentemente il giudice dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili e dispone la compensazione delle spese di lite, ordinando che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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