Lottizzazione abusiva e diniego di condono assorbono i vizi formali del procedimento (C.G.A.R.S. n. 680 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le misure ripristinatorie in materia edilizia attengono al bene e non al reo, sicché si applicano a chi si trovi in una data relazione giuridica con la cosa, in qualità di attuale proprietario o comproprietario dell’immobile. Ai sensi degli art. 30, comma 7, e art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, il proprietario è destinatario, unitamente al responsabile dell’abuso, dell’ordine di sospensione dei lavori e dell’ingiunzione a demolire. L’accertamento amministrativo dell’abuso è autonomo rispetto a quello penale, le cui risultanze possono essere adoperate o disattese in presenza di differenti elementi. In presenza di lottizzazione abusiva accertata con provvedimento di diniego del condono non impugnato, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione non determinano l’annullamento degli atti sanzionatori, per la prova dell’inutilità del rimedio ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Con tre distinti ricorsi gli appellanti domandavano l’annullamento di un’ingiunzione a demolire, di un’ordinanza di sospensione dei lavori per assenza di permesso di costruire e di un’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di un compendio immobiliare abusivamente realizzato. Il Comune si costituiva opponendosi. Il TAR Sicilia, sede di Palermo, riuniti i ricorsi, li respingeva e condannava gli appellanti alle spese.

Con l’appello gli originari ricorrenti censuravano le conclusioni del primo giudice, richiamando l’art. 29, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 per escludere la propria legittimazione passiva e lamentando il contrasto tra l’ingiunzione amministrativa e le risultanze del processo penale, oltre a vizi formali e motivazionali degli atti. Il Collegio invitava il Comune a chiarire l’oggetto del diniego di sanatoria e l’appellante a documentare la situazione reddituale ai fini del patrocinio a spese dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Le misure ripristinatorie si differenziano dalle sanzioni intrinsecamente afflittive, che richiedono l’accertamento dell’elemento psicologico del loro autore, perché incidono sulla cosa e prescindono dalla responsabilità personale. La regola trova conferma nel richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 1648 del 2025: destinatari degli atti sono il proprietario e il responsabile dell’abuso, e dunque tutti i comproprietari erano legittimati a riceverli.

Quanto ai coniugi delle comproprietarie, il rapporto di coniugio induce a presumere il regime di comunione legale e la contitolarità del bene. Il Collegio richiama il proprio orientamento (C.G.A.R.S. n. 10 del 2026 e n. 288 del 2025): l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione non inficia la legittimità del provvedimento, ma rileva ai fini dell’efficacia, precludendo l’acquisizione gratuita nei confronti del coniuge comproprietario non responsabile che non l’abbia ricevuta, non essendo configurabile alcuna rappresentanza reciproca tra coniugi.

Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce l’autonomia dell’accertamento amministrativo rispetto a quello penale e la possibilità per il Comune di contestare opere ulteriori rispetto al capo di imputazione. Il richiamo alla revoca dell’ordine di demolizione penale per intervenuta prescrizione è irrilevante, non essendovi alcuna pregiudiziale penale che condizioni il procedimento amministrativo.

Sui vizi formali, la comunicazione di avvio del procedimento è dovuta in ragione della complessità della fattispecie, come affermato dal Collegio in C.G.A.R.S. n. 692 del 2025. Tuttavia, per i semplici abusi edilizi la sua omissione non inficia la legittimità degli atti. Per la lottizzazione abusiva, invece, assume rilievo decisivo il diniego di condono del 12 febbraio 2018, non impugnato e divenuto definitivo: i vizi formali regrediscono ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché l’amministrazione sarebbe obbligata a emanare i medesimi atti.

I restanti motivi sono infondati. La legittimità degli atti sanzionatori, per la loro natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata, anche a distanza di tempo dall’abuso (Ad. Plen. n. 9 del 2017). L’appello è respinto, con conferma del diniego di patrocinio a spese dello Stato per colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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