Elettorato passivo e ineleggibilità del sindaco: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Puglia n. 215 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità degli eletti sono devolute al giudice ordinario, perché involgono la tutela del diritto soggettivo perfetto di elettorato passivo. La giurisdizione del giudice amministrativo resta circoscritta alle operazioni elettorali. La giurisdizione del giudice ordinario non subisce deroghe per il fatto che la questione di eleggibilità sia introdotta mediante impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti o del provvedimento di convalida: anche in tale ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo di elettorato attivo o passivo. Il giudice amministrativo, rilevata d’ufficio la questione, deve assegnare alle parti un termine per proporre il regolamento di giurisdizione, ma non è tenuto a concedere ulteriori rinvii quando quel termine sia già stato utilizzato.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Puglia l’atto di proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni comunali, deducendo l’illegittimità derivata dell’atto di ammissione della lista civica del candidato risultato vincitore. Sostenevano che questi fosse incandidabile e quindi ineleggibile: avrebbe ricoperto la carica di sindaco per tre mandati, così superando il limite previsto dall’art. 51 del T.U. Enti Locali per i Comuni fino a 15.000 abitanti; avrebbe inoltre determinato lo stato di dissesto dell’ente, accertato dalla Corte dei conti, e riportato condanne penali.

Il Comune eccepiva il difetto di ius postulandi, la carenza di legittimazione attiva di due ricorrenti e, nel merito, l’operatività dell’art. 51, comma 3 del T.U. Enti Locali: il primo mandato, di durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, non andrebbe computato. Il Ministero dell’Interno eccepiva la violazione del ne bis in idem, essendo già stato proposto ricorso ex art. 129 c.p.a. dichiarato in parte inammissibile.

La Motivazione della Corte

Nel corso dell’udienza il Collegio sottoponeva alle parti, ex art. 73, comma 3 c.p.a., la questione rilevabile d’ufficio del difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, assegnando termine per note. Parte ricorrente depositava memoria oltre il termine e chiedeva un ulteriore rinvio per proporre regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.

Il Tribunale respinge l’istanza. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine ultimo per promuovere il regolamento è quello della discussione della causa ex art. 73 c.p.a. (Cass. Sez. Un. n. 4899/2018). Quando la questione sia sollevata d’ufficio in udienza, è doveroso assegnare su richiesta un termine per proporre il regolamento, applicando per analogia l’art. 73, comma 3, seconda parte, c.p.a.. Nel caso concreto, però, il termine era già stato concesso e la parte avrebbe potuto notificare il regolamento in quel frangente, impedendo il passaggio alla fase decisoria. Il Collegio richiama anche il principio di massima celerità del rito elettorale, tendenzialmente incompatibile con gli istituti incidentali.

Nel merito, il Tribunale rileva la natura di diritto soggettivo della posizione del controinteressato. Poiché si discute del diritto di elettorato passivo del sindaco eletto, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione sono devolute al giudice amministrativo le controversie sulle operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità (Cass. Sez. Un. n. 23682/2009, n. 1/1999, n. 22640/2007; Cass. Sez. I n. 6128/2015).

La giurisdizione del giudice ordinario non incontra deroghe quando la questione sia introdotta mediante impugnazione dell’atto di proclamazione, perché la decisione non verte sull’annullamento dell’atto ma sul diritto soggettivo. Il Tribunale respinge quindi le eccezioni di rito, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, presso cui la causa va riproposta entro tre mesi, e compensa le spese per soccombenza reciproca sulle questioni in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 41 c.p.c.

Tutte le 54 sentenze sull'art. 41 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *