L’appello al Consiglio di Stato è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 3647 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dall’appellante e non contestata dalla controparte, determina l’improcedibilità dell’appello per ragioni di carattere processuale, senza scrutinio nel merito dei motivi di gravame. La declaratoria di improcedibilità non implica soccombenza sostanziale e consente la compensazione delle spese della fase di merito, specie ove le parti manifestino accordo sul punto. Resta distinta la statuizione sulle spese della fase cautelare, che segue l’esito del relativo incidente e non è travolta dalla definizione del giudizio di appello. Il giudice amministrativo applica gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., dando atto della sopravvenuta cessazione dell’interesse a una pronuncia di merito.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un provvedimento di DASPO adottato dalla Questura, con divieto di accedere ai luoghi delle competizioni calcistiche per un anno. Il provvedimento si fondava su una condotta tenuta in occasione di un incontro: secondo l’Amministrazione, l’interessato si sarebbe avvicinato al pullman della squadra ospite colpendo la carrozzeria e i finestrini, per poi darsi alla fuga e rifiutarsi di fornire le proprie generalità, declinandone di false.
Il destinatario impugnava il provvedimento davanti al TAR Liguria, deducendo violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, contestando la ricostruzione della condotta e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR respingeva il ricorso. Proposto appello, il Consiglio di Stato respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 1866/2024. Nelle more, l’appellante dichiarava con memoria la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di merito e il mantenimento della statuizione sulla fase cautelare.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio non attiene al merito del DASPO né alla legittimità del provvedimento di questura, ma alla sopravvenuta sopravvenienza processuale determinata dalla dichiarazione dell’appellante. Il Consiglio di Stato rileva che la parte ha espressamente rinunciato alla decisione sull’appello, rappresentando di non avere più interesse alla relativa pronuncia.
La difesa erariale ha prestato acquiescenza alle richieste dell’appellante, sicché non residua alcun contrasto sulla definizione del giudizio. Il Collegio applica quindi gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm. e dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non investe i motivi di gravame, che restano assorbiti dalla definizione in rito.
Sul regime delle spese, la Corte distingue la fase di merito dalla fase cautelare. Quanto alla prima, la compensazione trova giustificazione nell’accordo delle parti, che hanno condiviso la definizione del giudizio senza contestazioni reciproche. La statuizione sulla fase cautelare, già contenuta nell’ordinanza n. 1866/2024, resta autonoma rispetto alla declaratoria di improcedibilità dell’appello.
Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo dell’appellante, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679, a tutela della dignità della parte interessata. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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