Sanzione disciplinare di stato: no al sindacato di merito sulla proporzionalità (Cons. Stato n. 3646 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente e la conseguente scelta della sanzione disciplinare costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Il controllo giurisdizionale resta circoscritto all’eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche: manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento. I positivi precedenti di carriera, gli encomi e le note di lode non impongono all’amministrazione di mitigare la sanzione espulsiva, a maggior ragione quando il comportamento accertato risulti incompatibile con lo status di appartenente a una forza di polizia. L’obbligo motivazionale è attenuato e si ritiene assolto mediante il puntuale riferimento al fatto addebitato e alla sua connessione logico-giuridica con la sanzione irrogata.

Il Fatto

Un luogotenente della Guardia di finanza veniva sottoposto a indagini nell’ambito di un processo penale per il reato di corruzione, inizialmente contestato nella forma di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen. e poi riqualificato ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen. Nel corso del giudizio il Tribunale di Frosinone dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione; la decisione veniva confermata in appello e diveniva irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

Acquisita la sentenza, l’amministrazione avviava il procedimento disciplinare e, al termine dell’inchiesta formale e del vaglio della commissione di disciplina, il comandante interregionale irrogava la perdita del grado per rimozione. Il ricorso gerarchico veniva respinto e il TAR Lazio rigettava l’impugnazione. Il militare proponeva appello, deducendo vizi procedimentali, tardività della contestazione, sproporzionalità della sanzione e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare due profili di rito. Rileva, anzitutto, che il decreto di rigetto del ricorso gerarchico non è stato impugnato e che su di esso si è formato il giudicato. Osserva, inoltre, che l’appellante non ha contestato tre passaggi motivazionali della sentenza di primo grado: l’omessa indicazione dell’autorità competente a emettere il provvedimento finale, il carattere autonomo della decisione del comandante interregionale e l’incompetenza dello stesso. Da qui la declaratoria di inammissibilità parziale dell’appello, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 5447/2025.

Nel merito, la Corte esamina congiuntamente i motivi, stante la loro connessione. La censura sulla tardività della contestazione è infondata. Il procedimento, avviato ai sensi dell’art. 1392, comma 1, cod. ordinamento militare a seguito di giudizio penale, doveva iniziare entro novanta giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile e concludersi entro duecentosettanta giorni. La sentenza di cassazione, depositata il 7.02.2020, è stata acquisita il 18.02.2020 e gli addebiti sono stati contestati entro il termine, computando la sospensione dei termini disposta dall’art. 103 del d.l. n. 18/2020 e dall’art. 37 del d.l. n. 23/2020 per l’emergenza pandemica.

Quanto alla proporzionalità, il Collegio ribadisce che la valutazione della gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere. La sproporzione rileva unicamente ove la scelta trasmodi in abnormità, non potendo essere messo in discussione il disvalore sociale della condotta in raffronto al ruolo del militare. La Corte richiama sul punto un articolato orientamento, tra cui Cons. Stato, sez. I, n. 1632 del 2023 e sez. II, n. 9908 del 2023.

Né i precedenti di servizio e gli encomi possono fondare una pretesa di mitigazione: secondo l’orientamento condiviso, essi non sono rilevanti ai fini dell’individuazione della sanzione, quando emerge un illecito incompatibile con lo status di finanziere. La contestazione degli addebiti è stata adeguata e ha consentito il pieno esercizio del diritto di difesa; l’istruttoria non presenta omissioni. L’obbligo motivazionale, attenuato per condotte di particolare rilievo, risulta assolto dalla connessione logico-giuridica tra fatti accertati e sanzione. L’appello è respinto, con conferma degli atti impugnati e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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