L’ottemperanza per la carta docente è azionabile davanti al TAR dopo il giudicato del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2348 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario all’ottenimento della carta docente e condanna l’amministrazione a metterla a disposizione costituisce titolo esecutivo, il cui giudicato può essere azionato davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Il ricorso collettivo è proponibile da parte di tutti i soggetti nei cui confronti è rivolto l’unitario titolo esecutivo, sempre che sia rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, intercorrente tra la notifica della sentenza e la notifica del ricorso. In caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, va nominato un commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali, senza diritto a compenso.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia, il giudice ordinario aveva accertato il diritto di due docenti precarie ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati in motivazione, condannando l’amministrazione a metterla a disposizione e a corrispondere i relativi importi. Sul punto si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Le ricorrenti, rimaste inadempiute, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo che l’amministrazione fosse condannata a dare integrale esecuzione alla sentenza, adottando tutti gli atti necessari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento a una delle ricorrenti, in ragione dell’intervenuto adempimento nei suoi confronti, come dichiarato dalla difesa in udienza.
Quanto alla posizione dell’altra ricorrente, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha osservato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come documentalmente provato, e che nessun dubbio sussisteva sulla proponibilità del ricorso collettivo da parte di tutti i soggetti nei cui confronti era rivolto l’unitario titolo esecutivo. È stato inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 di centoventi giorni, intercorrente tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso.
La pretesa fatta valere è risultata adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio la mancata ottemperanza all’obbligo portato dal titolo azionato. Il TAR ha quindi condannato l’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale avrebbe assunto le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
Le spese, liquidate in considerazione della serialità del contenzioso, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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