Responsabilità contabile dei medici convenzionati e prescrizione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 135 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale non sono qualificabili come dipendenti pubblici e il loro rapporto ha natura libero-professionale parasubordinata. Essi sono tuttavia legati alla azienda sanitaria da un rapporto di servizio, sufficiente a radicare la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale. La speciale disciplina dell’assenteismo fraudolento di cui agli artt. 55-quater e 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 non è applicabile a detti medici, difettando la qualifica di dipendente. Il danno da disservizio all’immagine resta azionabile ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c. e dell’art. 1-sexies della legge n. 20/1994, purché il reato contro la pubblica amministrazione sia accertato con sentenza penale irrevocabile. Il clamor fori non integra la lesione, ma ne indica la dimensione.

Il Fatto

Due medici in servizio presso il servizio di emergenza sanitaria 118 venivano tratti a giudizio dalla Procura regionale per il danno erariale conseguente alla fraudolenta annotazione della propria presenza in turni non effettivamente svolti. Le condotte, accertate in sede penale, consistevano nella simulazione della presenza presso la postazione mediante artifici e raggiri, con percezione di retribuzioni non dovute.

Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 362/2021, e la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 121/2022, li condannavano per truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma 2, cod. pen., con pena confermata. La Procura regionale chiedeva la condanna al ristoro del danno patrimoniale e del danno all’immagine, quest’ultimo quantificato nel doppio del pregiudizio patrimoniale. I convenuti eccepivano, tra l’altro, la prescrizione e il difetto della qualifica di dipendente pubblico.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione di prescrizione del danno patrimoniale sollevata da uno dei convenuti. Il dies a quo dell’exordium praescriptionis va ancorato al momento in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza della condotta illecita. Tale conoscenza si è realizzata con la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare del 10 febbraio 2017, che ha disvelato la fattispecie in tutti i suoi elementi costitutivi, tanto che l’azienda sanitaria ha dato mandato di predisporre la denuncia.

Poiché la notifica dell’invito a dedurre è avvenuta il 4 aprile 2023, il termine quinquennale risulta decorso, anche computando la sospensione di cui all’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020. L’eccezione è pertanto accolta limitatamente al danno patrimoniale riferito a quel convenuto, che non ha proposto l’eccezione per l’altro.

Nel merito, il Collegio richiama l’efficacia del giudicato penale ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen. quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità e della commissione da parte dell’imputato, restando demandata al giudice contabile la verifica del nesso causale con il danno erariale. La falsificazione del registro delle presenze e la percezione di compensi non dovuti integrano gli elementi della responsabilità.

Quanto alla qualifica soggettiva, la Corte esclude che i medici convenzionati rientrino nella nozione di dipendente pubblico richiesta dagli artt. 55-quater e 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 31502/2018 sul rapporto di parasubordinazione. Ciò non impedisce di ravvisare il rapporto di servizio con l’azienda sanitaria, sufficiente a fondare la giurisdizione contabile.

Il danno all’immagine resta azionabile ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., che richiede la condanna penale definitiva per un reato contro la pubblica amministrazione. La Sezione aderisce alla tesi della natura dinamica del rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 all’art. 7 della legge n. 97/2001, ritenendo superati i limiti ai soli delitti dei pubblici ufficiali. Sulla quantificazione, il clamor fori non integra la lesione ma ne indica la dimensione, e la condotta di chi doveva garantire la salute e la vita altrui giustifica la condanna al risarcimento nei termini quantificati dalla Procura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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