Divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sul TFS dei dipendenti pubblici (TAR Valle d’Aosta n. 19 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute dall’amministrazione a titolo di trattamento di fine servizio, previsto dagli artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della legge n. 724/1994, non è costituzionalmente illegittimo con riferimento all’art. 36 Cost. e all’art. 1 Protocollo 1 CEDU. La ratio decidendi della declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto, affermata per il rapporto di lavoro privato, non è automaticamente estensibile al datore di lavoro pubblico, non sussistendo nei suoi confronti alcuna logica speculativa. La questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della rateizzazione del TFS è, altresì, irrilevante nel giudizio in cui il ricorrente agisce quando i termini della dilazione sono già decorsi.
Il Fatto
Un ex dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, conveniva in giudizio l’INPS per sentir accertare il proprio diritto alla corresponsione immediata dell’intero importo del trattamento di fine servizio. Il ricorrente lamentava l’inerzia dell’Istituto, che non aveva erogato le somme alle scadenze previste dalla disciplina sulla rateizzazione, e proponeva, altresì, questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, nonché del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, per contrasto con l’art. 36 Cost. e con l’art. 1 Protocollo 1 CEDU.
Nelle more del giudizio, l’INPS corrispondeva il trattamento di fine servizio con gli interessi di mora, ma non la rivalutazione monetaria, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ribadiva, invece, l’interesse alla decisione limitatamente alla maggiorazione e insisteva per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse con riferimento alla domanda di corresponsione del TFS e degli interessi moratori, residuando l’interesse alla decisione sulla sola rivalutazione monetaria. Nel merito, la pretesa è stata ritenuta infondata, richiamando il costante orientamento che esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione per il settore pubblico.
Il Collegio ha, poi, valutato la dedotta illegittimità costituzionale del meccanismo di rateizzazione, valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023. Tale pronuncia è stata ritenuta inconferente, poiché, nel caso di specie, il ricorrente aveva agito quando i termini della dilazione erano già scaduti, sicché alcuna utilità sarebbe derivata dall’accertamento dell’illegittimità della dilazione legale. Diversamente, nei giudizi in cui è stata disposta la rimessione alla Consulta, l’impugnazione era stata proposta quando i termini non erano ancora decorsi, rendendo la questione decisiva ai fini della decisione.
Conseguentemente, il Tribunale ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del divieto di cumulo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2003. La dichiarazione di incostituzionalità per il lavoro privato (sentenza n. 459 del 2000) è fondata sulla necessità di predisporre remore all’inadempimento del datore di lavoro, esigenza che non sussiste per la pubblica amministrazione, la cui condotta è conformata ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento. La Corte ha, altresì, escluso il contrasto con l’art. 36 Cost., atteso che la disciplina degli accessori per i crediti di lavoro pubblico è comunque più favorevole per il lavoratore.
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Nota della Redazione
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