Ottemperanza e nomina del commissario ad acta per l’omesso pagamento della Carta del docente (TAR Sardegna n. 301 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la parziale esecuzione della sentenza passata in giudicato limitatamente alle spese di lite, non può ritenere satisfatto l’interesse della parte ricorrente quando la statuizione di condanna al pagamento del capitale sia rimasta integralmente ineseguita. La mera sollecitazione interna all’Amministrazione debitrice, dichiarata in udienza, non integra un utile adempimento dell’obbligo giudiziale. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., deve essere accolta l’istanza di nomina di un commissario ad acta affinché provveda, in via sostitutiva, all’esecuzione del giudicato, con assegnazione di un termine perentorio per l’adempimento e con esclusione di qualsiasi compenso per il funzionario incaricato, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo complessivo di € 1.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza, non impugnata, era divenuta irrevocabile.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, lasciando ineseguita la parte relativa al pagamento del capitale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato come l’Amministrazione avesse parzialmente ottemperato alla sentenza, limitandosi alla corresponsione delle spese di lite e non dando invece esecuzione al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale. La dichiarazione della difesa erariale, che ha affermato di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento, non è stata ritenuta sufficiente a integrare un utile adempimento dell’obbligo giudiziale, non essendo stata fornita alcuna concreta indicazione per una tempestiva soluzione bonaria della controversia.

Il TAR ha pertanto accertato la persistente inottemperanza e ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuatone il soggetto nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio. Per l’adempimento è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Quanto al compenso per l’attività commissariale, il Collegio ha escluso ogni liquidazione, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *