Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non cessazione materia del contendere (TAR Puglia n. 949 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, per effetto di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento che interviene nel rapporto contestato. La carenza di interesse ricorre, invece, quando il ricorrente non impugna un atto presupposto da cui derivano effetti sfavorevoli, quando il provvedimento si fonda su più ragioni indipendenti e solo alcune sono censurate, quando sopravviene un fatto che rende inutile l’eventuale annullamento, oppure quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. In tale ultima ipotesi il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con assorbimento di ogni altra valutazione.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un esercizio di bar e ristorazione in Lecce, aveva chiesto al Comune l’autorizzazione all’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico per l’anno 2020, nel contesto della normativa emergenziale da COVID-19. L’istanza, presentata nel maggio 2020, era stata respinta con provvedimento dirigenziale di ottobre, motivato dalla presenza di rastrelliere per biciclette e motocicli da preservare.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, deducendo la violazione della disciplina emergenziale e della delibera di Giunta comunale, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, e ha chiesto il risarcimento del danno. La domanda cautelare è stata respinta in sede monocratica e poi collegiale. Con memoria depositata il 13 aprile 2024 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il costante orientamento del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683, che traccia la distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse. La prima postula un assetto satisfattivo integrale dell’interesse azionato; la seconda si configura in presenza di una delle quattro situazioni elencate dal giudice amministrativo, tra cui la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione.

Nel caso concreto, la ricorrente ha depositato un’istanza con cui ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. Il Tribunale qualifica tale condotta come rinuncia implicita anche alla domanda risarcitoria proposta nel medesimo giudizio, poiché la dichiarazione investe l’intero interesse azionato e non solo la pretesa caducatoria.

Il Collegio esclude quindi la cessazione della materia del contendere e qualifica la fattispecie come sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’assorbimento di ogni altra valutazione discende dalla natura della pronuncia, che non richiede l’esame del merito delle censure.

Quanto alle spese, il Tribunale rileva che l’esito complessivo del giudizio e il contegno processuale delle parti giustificano l’integrale compensazione. La sentenza è eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *