Canone idroelettrico e giurisdizione del TSAP sulle delibere regionali (TAR Emilia-Romagna n. 365 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti l’illegittimità della delibera regionale che determina la misura di energia elettrica a carico di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico rientrano nella materia di acque pubbliche e appartengono alla giurisdizione del T.S.A.P., ai sensi dell’art. 143, co. 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933. Il canone costituisce elemento essenziale della concessione di grande derivazione idroelettrica, la cui afferenza al regime delle acque e agli interessi pubblici connessi alla loro gestione è palese. La giurisdizione specializzata resta salva rispetto a quella generale ed esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, per l’idoneità dei provvedimenti dell’amministrazione concedente sul canone a incidere sul rapporto concessorio. Il difetto di giurisdizione del g.a. va pertanto dichiarato in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, ha impugnato la Delibera della Giunta Regionale n. 1718 del 28.10.2021, recante disposizioni per la monetizzazione della fornitura gratuita di energia ai sensi dell’art. 34 della l.r. n. 9/2020. La società ha dedotto l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di fornitura gratuita o della sua monetizzazione, non riferibile ai titolari di concessioni in corso di validità.
In via subordinata ha prospettato l’illegittimità costituzionale delle norme regionali e statali richiamate, oltre alla non conformità al diritto dell’Unione, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del T.S.A.P., richiamando un orientamento delle Sezioni Unite formatosi su causa analoga.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di rito, ritenendola fondata. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 18643 del 2024, il Tribunale ha affermato che le controversie sull’illegittimità di una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica a carico di una concessione di grande derivazione idroelettrica ricadono nella materia di acque pubbliche.
Il percorso argomentativo muove dal disposto dell’art. 143, co. 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, che assegna al giudice specializzato i giudizi di impugnazione dei provvedimenti dell’amministrazione regionale adottati ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 79/1999 in tema di determinazione del canone di concessione. Il Collegio ha valorizzato il presupposto sostanziale dell’indirizzo: il canone è elemento essenziale della concessione di grande derivazione e la sua disciplina appartiene al regime delle acque e agli interessi pubblici connessi alla loro gestione.
La giurisdizione del giudice specializzato resta espressamente salva rispetto a quella generale ed esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, di cui all’art. 133, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., e trova ragione nell’idoneità dei provvedimenti sul canone a incidere sul rapporto originato dalla concessione. Il Tribunale ha inoltre rilevato che lo stesso orientamento è stato seguito in una propria precedente pronuncia su fattispecie analoga.
Non ravvisando ragioni per discostarsi da tale indirizzo, il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a. in favore del T.S.A.P. Quanto alla traslatio iudicii, ha ritenuto di salvaguardare gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, secondo l’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del mutamento dell’orientamento sulla giurisdizione.
Nota della Redazione
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