Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori (TAR Lazio n. 16247 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, ma non preclude al giudice amministrativo lo scrutinio dei motivi ai fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., essendo a tal fine sufficiente la rituale dichiarazione della parte di avere interesse a fini risarcitori. Nel merito, resta infondata la domanda di accertamento. La delocalizzazione delle postazioni di commercio su area pubblica disposta nell’area vaticana rientra tra gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo e rientra nel perimetro dei poteri conferiti al Commissario straordinario dall’art. 1, commi 421 e 425, legge n. 234/2021. La deroga alle garanzie partecipative è giustificata da ragioni di celerità e risulta comunque compensata dall’interlocuzione successiva con gli interessati. La durata dell’anno giubilare giustifica la misura unitaria, non intermittente, e la posizione degli “urtisti” non è comparabile con quella degli operatori della rotazione “bibite e sorbetti”.

Il Fatto

I ricorrenti sono titolari di piccole aziende per il commercio su area pubblica, muniti di autorizzazione per la vendita con posteggi a rotazione assegnati a turno nell’ambito della rotazione istituita dal Comune di Roma con Delibera G.M. 3184/1988, dedicata ai venditori di bibite e gelati.

Con direttiva dell’11 novembre 2024 la Prefettura di Roma ha chiesto di spostare le postazioni ubicate nel quadrante limitrofo all’area vaticana per ragioni di sicurezza e ordine pubblico durante l’evento giubilare. Il Commissario straordinario, con ordinanza n. 55/2024, ha disposto la delocalizzazione in via d’urgenza, anche in deroga all’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990. Il Municipio Roma I ha eseguito con le determinazioni del dicembre 2024, confermate nel maggio 2025 a conclusione del procedimento di ricollocazione. I ricorrenti hanno impugnato tali atti, resistendo le amministrazioni. All’udienza del 22 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i provvedimenti impugnati cessato di produrre effetti il 6 gennaio 2026, giorno conclusivo dell’evento giubilare. Ritiene tuttavia di dover scrutinare i motivi ai fini dell’accertamento dell’illegittimità degli atti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., essendo sufficiente la dichiarazione della parte di avervi interesse a fini risarcitori, come richiesto da Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 2022.

Nel merito, le censure non meritano condivisione. Quanto al preteso difetto di competenza, l’art. 1, comma 421, legge n. 234/2021 affida al Commissario il compito di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari, con possibilità di operare mediante ordinanza in deroga per gli interventi urgenti di particolare criticità. La delocalizzazione delle postazioni insistenti sull’area vaticana, ove ragionevolmente si attendeva la maggiore affluenza di pellegrini, rientra in tale perimetro. L’ordinanza motiva adeguatamente sulle ragioni di urgenza e sulle criticità connesse alla gestione dell’affluenza.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i presupposti delle ordinanze in deroga ricorrono per la straordinarietà dell’evento giubilare (Cons. Stato n. 1375 del 2021; Cons. Stato n. 2495 del 2019; Cons. Stato n. 4474 del 2020; Cons. Stato n. 5639 del 2006) e richiama Cons. Stato n. 9483 del 2025, che valorizza l’arrivo di 30-35 milioni di pellegrini e turisti durante l’Anno Santo.

Non è condivisibile la tesi della delocalizzazione limitata alle sole giornate di maggiore affluenza: essa mirerebbe a indebita sostituzione nelle valutazioni discrezionali e si scontrerebbe con la fitta calendarizzazione degli eventi e con il rischio di depotenziamento della misura. Quanto alle garanzie partecipative, le ragioni di urgenza hanno giustificato l’immediata delocalizzazione, seguita dall’interlocuzione con gli interessati e dalla Conferenza di servizi, che ha escluso le sedi alternative per preminenti ragioni di sicurezza urbana e decoro. Non sussiste disparità di trattamento rispetto agli “urtisti”, categoria storica soggetta a disciplina specifica, non comparabile con i ricorrenti (TAR Lazio n. 13707 del 2026; Cons. Stato n. 2750 del 2026; TAR Lazio n. 13789 del 2026). La domanda di accertamento è quindi respinta e le spese, liquidate in euro 2.500,00, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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