Contributo di costruzione e frazionamento degli interventi edilizi (TAR Lombardia n. 1350 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione va commisurato alla sola porzione immobiliare effettivamente interessata da ristrutturazione edilizia, e non all’intero compendio oggetto di un unico titolo edilizio, quando gli interventi siano dotati di autonomia funzionale, appartengano a soggetti diversi e solo una parte di essi generi un incremento del carico urbanistico. La presentazione di un’unica istanza di permesso di costruire non è idonea, di per sé, a uniformare la natura delle opere. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono dovuti solo in relazione agli interventi che comportano un maggior peso insediativo, restando esclusa la manutenzione straordinaria. La richiesta di pagamento del contributo, avente natura vincolata, è sufficientemente motivata mediante il richiamo ai parametri normativi e ai provvedimenti applicativi comunali.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia le note con cui il Comune aveva richiesto il pagamento del contributo di costruzione per un importo di € 28.442,58, in relazione al permesso di costruire n. 52/2015. Il titolo edilizio riguardava un duplice intervento su un compendio immobiliare: ristrutturazione edilizia di alcune porzioni e manutenzione straordinaria di altre, queste ultime riconducibili a distinte proprietà.
I ricorrenti hanno contestato la quantificazione lamentando il difetto di motivazione e l’erroneità del computo, per avere il Comune assunto a base di calcolo l’intera superficie del compendio anziché le sole porzioni oggetto di ristrutturazione, e per non avere applicato la riduzione del sessanta per cento prevista dalla normativa regionale. Il Comune ha resistito sostenendo il carattere unitario dell’intervento e l’inammissibilità di un frazionamento volto a sottrarsi agli oneri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo sul difetto di motivazione. I principi della legge n. 241/1990 non si applicano ai provvedimenti che richiedono il pagamento degli importi dovuti per il rilascio dei titoli edilizi, data la natura obbligatoria del rapporto. La richiesta risulta sufficientemente motivata attraverso il richiamo ai parametri prestabiliti dalla normativa statale e regionale e dai provvedimenti comunali. Trattandosi di attività vincolata, di mero calcolo, rileva unicamente la correttezza dei presupposti fattuali e dei parametri applicati.
Il secondo motivo è stato accolto nei limiti precisati. Il Collegio non ignora l’indirizzo secondo cui la qualificazione degli interventi edilizi non può avvenire per suddivisioni meramente artificiose e elusive, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5879/2022 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 4919/2021. Tali principi, tuttavia, non si attagliano alla fattispecie, caratterizzata da un’evidente duplicità dell’intervento, relativo a porzioni immobiliari distinte, di proprietà diverse e dotate di autonomia funzionale, una sola delle quali interessata da ristrutturazione.
Dalla descrizione delle opere e dalla stessa istanza di rilascio del titolo emerge che solo le porzioni riconducibili alla ristrutturazione sono state oggetto di trasformazione dell’organismo edilizio ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d), d.P.R. 380/2001. Le restanti opere, consistenti in mere modifiche interne, rifacimento della copertura e aperture, integrano manutenzione straordinaria ex art. 3, co. 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 e non generano maggior carico urbanistico. La circostanza dell’unica istanza non è idonea a uniformare la natura degli interventi, anche considerata la centralità, nell’economia del progetto, delle opere di ristrutturazione.
Da ciò deriva l’illegittimità dell’atto nella parte in cui ha assunto a base di calcolo l’intera superficie del compendio. Poiché solo le porzioni oggetto di ristrutturazione comportano incremento del peso insediativo, unicamente rispetto a esse andavano calcolati gli oneri di urbanizzazione, secondo la nozione richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 799/2014. Nel rideterminare il contributo, il Comune dovrà applicare la riduzione del sessanta per cento prevista dall’art. 44, co. 10, L.R. Lombardia n. 12/2005, in luogo di quella del cinquanta per cento della delibera comunale, e, per il mutamento di destinazione d’uso, l’art. 44, co. 12 della stessa legge regionale, commisurando il dovuto alla maggior somma rispetto alla destinazione precedente, come ribadito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 3805/2024.
Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento parziale dell’atto impugnato, obbligo di rinnovato calcolo e restituzione di quanto versato in eccedenza, oltre interessi legali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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