Accesso agli atti e ricorso con termine dimezzato di quindici giorni (TAR Lazio n. 16249 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito camerale in materia di accesso ai documenti amministrativi il termine per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni per effetto del combinato disposto degli artt. 45 e 87, comma 3, cod. proc. amm. e decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche nei confronti del destinatario. Il deposito effettuato oltre tale termine perentorio determina l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. Il dimezzamento opera per tutti i termini processuali dei giudizi trattati in camera di consiglio, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge e non ricorrenti nella specie.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di genitore di uno studente immatricolato al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Sapienza Università di Roma, ha chiesto all’Ateneo l’accesso agli atti relativi alla carriera universitaria del figlio: numero di esami sostenuti, voti conseguiti ed esami residui. L’interesse dichiarato era quello di verificare la persistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l’assegno di mantenimento stabilito in una sentenza del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, per valutare una possibile modifica delle statuizioni accessorie al divorzio.

L’Università ha negato l’accesso ritenendo carente un interesse diretto, concreto ed attuale. Il reclamo al Rettore è stato rigettato con motivazione che escludeva ogni finalità difensiva, essendo l’importo dell’assegno quantificato su parametri diversi dai risultati della carriera universitaria. Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’annullamento del diniego, l’ostensione dei documenti e il risarcimento del danno. L’Ateneo ha eccepito in via preliminare la tardività del deposito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’eccezione preliminare, qualificandola assorbente. La questione giuridica riguarda il coordinamento tra la disciplina generale del deposito del ricorso e le regole speciali del rito camerale sull’accesso.

Il primo comma dell’art. 45 cod. proc. amm. fissa il termine perentorio di trenta giorni per il deposito, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. Tale norma va letta, per il rito in materia di accesso, unitamente all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., che dispone il dimezzamento di tutti i termini processuali per i giudizi trattati in camera di consiglio, salvo le eccezioni ivi previste e ritenute non applicabili al caso concreto.

Ne deriva che nel rito sull’accesso il termine per depositare il ricorso è di quindici giorni, decorrenti dal perfezionamento dell’ultima notificazione. Il Tribunale ha accertato che l’ultima notifica si è perfezionata nei confronti del controinteressato in data 02/04/2026, con conseguente scadenza del termine perentorio il 17/04/2026.

Il deposito è invece avvenuto in data 20/04/2026, dunque oltre la scadenza. Il Collegio non ha ritenuto di scrutinare nel merito le censure avverso il diniego di accesso, dichiarando il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. La soccombenza ha giustificato la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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