Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel mercato della capacità elettrica (TAR Lombardia n. 1199 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso. La rinuncia a singoli motivi, motivata dal venir meno dell’interesse rispetto a un determinato profilo, non consente di coltivare i motivi strettamente connessi alla stessa disciplina generale già non più contestata. Quando gli atti impugnati hanno esaurito i propri effetti e il ricorrente non ha partecipato alla procedura concorsuale, l’annullamento non arreca alcuna utilità concreta. La clausola di accettazione della disciplina di gara, collocata nella fase esecutiva del contratto, non impedisce in astratto né in concreto l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, impugnava il decreto ministeriale che approvava la disciplina del mercato della capacità produttiva, le deliberazioni dell’ARERA sui parametri economici e sulla verifica di conformità, nonché gli atti e le FAQ con cui il gestore della rete fissava le date delle aste e richiedeva l’accettazione incondizionata della disciplina. Con ricorso per motivi aggiunti contestava gli esiti delle aste per gli anni di consegna 2022 e 2023.
Nel corso del giudizio, sospeso in attesa della definizione dei ricorsi dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione su alcuni motivi, relativi al trattamento privilegiato della capacità produttiva nuova rispetto a quella esistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la ricorrente ha espressamente rinunciato ai motivi sull’impianto generale del mercato della capacità, non essendosi verificato, alla prova dei fatti, il temuto effetto espulsivo. Tali mezzi di gravame sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto ai motivi per i quali l’interesse era stato dichiarato permanente, il Tribunale accoglie l’eccezione delle resistenti e delle controinteressate. La ricorrente, pur avendo presentato domanda, non ha partecipato alle aste. Le censure residue attengono a clausole contrattuali che presuppongono la partecipazione alla procedura, cosicché difetta l’interesse a ricorrere.
Sotto concorrente profilo, il Collegio osserva che le aste si sono tenute e il termine utile per l’esecuzione è spirato al 31 dicembre 2023. L’annullamento degli atti impugnati non recherebbe alcuna utilità concreta alla ricorrente, avendo gli stessi esaurito i propri effetti.
Con riferimento alla censura sulla cessione del contratto di approvvigionamento, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha sottoscritto alcun contratto e che la clausola attiene alla fase esecutiva. La dedotta impossibilità oggettiva di partecipare non è configurabile in astratto né dimostrata in concreto, non essendo stata allegata alcuna prova della non convenienza economica.
Quanto al motivo sul mancato riscontro alle osservazioni presentate in consultazione, il Collegio rileva che esse provenivano da soggetto diverso dal ricorrente e che il profilo attiene alla disciplina generale già non più contestata. Anche tale censura è dichiarata improcedibile, unitamente al ricorso per motivi aggiunti fondato su invalidità derivata. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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