Revoca dichiarazione pubblica utilità nel project financing e motivazione rafforzata (TAR Lombardia n. 1211 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della dichiarazione di pubblica utilità e di fattibilità di una proposta di project financing, adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, esige una motivazione specifica e approfondita sulle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la nuova valutazione dell’interesse pubblico. Il carattere relazionale del potere di autotutela impone una comparazione tra l’interesse primario e le situazioni soggettive dei privati coinvolti. Le sopravvenienze fattuali non fondano di per sé un legittimo esercizio del potere di revoca, se non si traducono in una valutazione di pubblico interesse che dimostri l’inattualità del provvedimento revocato rispetto allo scopo originario. Il mero cambio della maggioranza politica e il generico richiamo alla disponibilità di nuove tecnologie non integrano tali presupposti e rendono il provvedimento illegittimo per difetto di motivazione.

Il Fatto

Con delibera della Giunta comunale del 26 aprile 2017, n. 55, un Comune dichiarava la pubblica utilità e la fattibilità della proposta di project financing avanzata da un consorzio di imprese, concernente l’adeguamento, la riqualificazione tecnologica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione.

Con successiva delibera del 30 aprile 2020, n. 49, la nuova Giunta revocava in autotutela la precedente determinazione. A fondamento poneva il cambio dell’amministrazione, la disponibilità di nuove tecnologie più economiche e la situazione finanziaria del bilancio comunale aggravata dall’emergenza sanitaria. Il consorzio impugnava la revoca davanti al TAR, deducendo violazione delle garanzie procedimentali e difetto di motivazione sotto plurimi profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa in materia di revoca nel project financing. Richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 847 del 2024, secondo cui il potere-dovere di valutazione globale del rapporto impone la verifica del mutamento della situazione di fatto e la conseguente diversa valutazione dell’interesse pubblico originario, previa motivata comparazione di tutti gli elementi coinvolti.

Sul piano dei presupposti, la sentenza ribadisce che l’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 contempla tre fattispecie alternative: sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto e nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il c.d. ius poenitendi. Quest’ultimo integra un potere di particolare ampiezza discrezionale, ma richiede pur sempre che il provvedimento indichi in modo dettagliato e approfondito le ragioni di fatto e di diritto.

Calando tali coordinate nel caso concreto, il Tribunale rileva che le ragioni addotte dall’amministrazione appaiono generiche e prive di specificità. La disponibilità di nuove tecnologie più economiche è soltanto affermata, senza spiegare perché essa abbia imposto una radicale revoca anziché una semplice richiesta di adeguamento del progetto. L’incidenza dell’emergenza pandemica sul progetto è giudicata di dubbia rilevanza, mentre il cambio di maggioranza politica non costituisce ragione autonoma di revoca.

Le motivazioni del provvedimento restano, in sostanza, oscure. Il Collegio accoglie pertanto il motivo assorbente incentrato sul difetto di motivazione e annulla la delibera impugnata, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 4.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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