Decadenza dal contributo per rendicontazione tramite ente delegato (TAR Lombardia n. 1219 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che impone, a pena di decadenza, la rendicontazione dell’investimento da parte di ciascun beneficiario non è applicabile quando il partenariato abbia delegate le funzioni di stazione appaltante a un ente esterno, espressamente indicato nella domanda di partecipazione. In tal caso il rendiconto reso dall’ente delegato, che ha gestito la provvista anticipata dagli aderenti e ha ricevuto le fatturazioni, integra lo scopo della norma, volta a verificare l’apporto finanziario di ciascun partner. La decadenza fondata sul dato formale del soggetto che rendiconta, senza contestazione dell’incongruità del rendiconto né della sua attitudine a imputare le quote ai singoli Comuni, è pertanto illegittima. La finalità di controllo perseguita dalla lex specialis resta soddisfatta quando l’allocazione sostanziale delle risorse sia ricostruibile dagli atti.
Il Fatto
In attuazione di una delibera di Giunta regionale, la Regione Lombardia pubblicava il bando “cicloturismo – Linea B1 infrastrutturazione macro-assi”, destinato al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi connessi al cicloturismo. Con decreto dirigenziale n. 6938 del 12.06.2017, il Comune capofila di un partenariato comprendente altri quindici Comuni della Provincia di Sondrio veniva ammesso al contributo, pari a 415.649,94 euro.
Completati i lavori in data 6.3.2019, la Regione adottava il decreto dirigenziale n. 6165 del 25.05.2020, con cui disponeva la decadenza dal contributo. Il provvedimento si fondava sull’art. 13 del bando, rilevando che tutte le spese risultavano a carico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ente non facente parte del partenariato. Il Comune capofila impugnava il decreto davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. In via preliminare ricostruisce la ratio del provvedimento: l’amministrazione ha applicato l’art. 13 del bando, che impone ai beneficiari di rendicontare l’investimento complessivamente ammesso, sia per il cofinanziamento del capofila sia per quello dei partner, rilevando che nessuna spesa era stata rendicontata dai singoli Comuni.
La ricorrente aveva rappresentato, nelle osservazioni procedimentali, che i Comuni del raggruppamento avevano individuato la Comunità Montana quale ente delegato alla realizzazione degli interventi per conto dei partner e che, essendo stato realizzato un unico appalto, le fatture non potevano essere intestate ai singoli beneficiari. Il TAR verifica che il coinvolgimento dell’ente era stato reso esplicito nella relazione illustrativa allegata alla domanda di partecipazione, in conformità all’art. 28, c. 1, del TUEL, che consente di demandare l’esercizio di funzioni comunali alla Comunità Montana di riferimento.
Il Collegio chiarisce il dato sostanziale: la Comunità Montana ha svolto le funzioni delegate di stazione appaltante ed è stata destinataria delle fatturazioni, ma non ha sopportato i relativi costi. Questi sono gravati, in proporzione agli interventi previsti su ciascun territorio, sul bilancio dei singoli Comuni aderenti, che hanno corrisposto gli importi all’ente delegato. Sul punto la Regione non ha mosso contestazioni, né ha avanzato rilievi di incongruità del rendiconto.
Da qui la conclusione: poiché non è in dubbio che la Comunità Montana potesse essere delegata a tale compito, con gestione della provvista anticipata dagli aderenti e effettiva allocazione delle risorse, l’art. 13 del bando si rende inapplicabile alla fattispecie, ammessa dal bando stesso. In questa peculiare circostanza non poteva che essere l’ente delegato a rendere il conto delle spese sostenute per conto dei Comuni.
Il TAR respinge l’argomento difensivo della Regione, che aveva giustificato la decadenza con la necessità di verificare l’apporto di ciascun partner anche in termini finanziari: il coinvolgimento della Comunità Montana non ha pregiudicato tale finalità, non essendo contestato che il rendiconto consentisse di attribuire a ciascun Comune la quota di spettanza. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato. Le spese sono compensate, attesa la novità della questione, con rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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