Risarcimento del danno da provvedimento illegittimo: escluso senza prova del bene della vita (TAR Lazio n. 13087 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo, proposta ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., postula l’accertamento dell’ingiustizia del danno, che non può considerarsi in re ipsa quale conseguenza della sola illegittimità dell’atto. Il ricorrente deve fornire la prova della spettanza del bene della vita negato, quantomeno secondo il criterio del “più probabile che non”, non essendo sufficiente invocare l’annullamento giurisdizionale del provvedimento. La mancata impugnazione dell’esito del riesame, che abbia confermato il diniego, è decisiva per escludere il nesso causale tra l’illegittimità annullata e il danno lamentato.

Il Fatto

Un laureato in Odontoiatria conseguiva un titolo presso un ateneo spagnolo e chiedeva a un’università privata romana l’iscrizione diretta, senza test di ingresso, all’ultimo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con riconoscimento dei crediti formativi già maturati. L’ateneo rigettava l’istanza con provvedimento del 2021. Il diniego veniva annullato dal TAR per difetto di istruttoria e di motivazione, con ordine di riesame della posizione dello studente; la pronuncia era confermata dal Consiglio di Stato nel 2024. A seguito del riesame, la commissione dell’ateneo confermava il diniego di iscrizione ad anni successivi al primo. Il ricorrente, ritenendo che, senza l’ostacolo dell’amministrazione, si sarebbe già laureato in Medicina, agiva per il risarcimento del danno, richiedendo una somma complessiva per danno patrimoniale, perdita di chances, danno biologico ed esistenziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, pur dando atto dell’intervenuto e definitivo annullamento del provvedimento di diniego, rigetta la domanda risarcitoria, reputando non integrati gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana. Richiamando un principio consolidato, il Collegio afferma che l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c. non può ritenersi esistente in re ipsa per effetto del solo annullamento dell’atto: occorre accertare un evento dannoso ingiusto, causalmente riconducibile alla condotta dell’amministrazione e a questa imputabile per dolo o colpa.

Sotto il profilo oggettivo, il Collegio osserva che il ricorrente non ha offerto alcuna evidenza della spettanza del bene della vita agognato — l’iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina — nemmeno in termini di mera probabilità di conseguirlo. Risulta invece dirimente la circostanza che, in esecuzione della sentenza di annullamento, l’ateneo abbia rinnovato il giudizio sul percorso formativo dello studente, confermando all’unanimità la non idoneità dei crediti conseguiti a consentire l’iscrizione diretta. Tale ulteriore valutazione negativa, divenuta definitiva per mancata impugnazione, fornisce la prova evidente della non spettanza del bene della vita, rendendo la domanda manifestamente infondata anche sotto il profilo del nesso causale.

Il Collegio rileva, infine, l’assenza di prova anche dell’elemento soggettivo. Pur ammettendo che l’illegittimità dell’atto possa valere come indice presuntivo della colpa, tale presunzione è superabile quando l’amministrazione dimostri di essere incorsa in un errore scusabile. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre l’errore dell’ateneo, senza individuare le concrete regole di condotta violate, né elementi che palesino negligenza o imperizia nell’adozione del provvedimento viziato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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