Annullamento d’ufficio di contributi Covid: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1419 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica Amministrazione è demandato il solo compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun potere discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Tale principio si applica anche ai ristori previsti dall’art. 4, comma 5-bis, D.L. n. 34/2020 a favore delle strutture private accreditate che hanno sospeso l’attività ordinaria durante l’emergenza Covid-19. Ne consegue che le controversie relative all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di riconoscimento di detti contributi, ove la spettanza sia oggetto di riconoscimento normativo e i criteri di quantificazione siano oggettivi e predeterminati, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura privata accreditata, aveva sottoscritto nel 2020 un accordo con la Regione per la gestione dell’emergenza Covid, che prevedeva l’interruzione dell’attività ordinaria e il riconoscimento di acconti mensili commisurati all’80% della differenza tra l’attività svolta e il fatturato medio del 2019. Con la successiva DGR n. 2133/2024 la Regione aveva recepito l’accordo, riconoscendo un’indennità di funzione e uno specifico ristoro.
Con la delibera n. 1503/2025, la Giunta regionale disponeva l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies, legge n. 241/1990 della predetta delibera, per violazione dei limiti di spesa del D.L. n. 34/2020 e per mancanza di copertura finanziaria. La ricorrente impugnava l’atto, deducendo plurimi vizi di legittimità e chiedendo il risarcimento dei danni. In udienza, il Presidente rilevava d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato la natura della controversia, escludendo la riconducibilità alla giurisdizione esclusiva in materia di concessione di pubblici servizi ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. La fattispecie è stata invece ricondotta alla materia della concessione e revoca di contributi pubblici, per la quale non è prevista una ipotesi di giurisdizione esclusiva ma opera il generale criterio di riparto basato sulla natura della situazione soggettiva azionata.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15404 del 2024, la sentenza ha osservato che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione. Tale indirizzo risulta conforme anche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (richiamata la decisione n. 664 del 2023 e l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2014).
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che la DGR n. 2133/2024 riconosceva contributi sulla base della normativa statale — segnatamente l’art. 4, commi 1-3 e comma 5-bis, D.L. n. 34/2020, come introdotto dal D.L. n. 149/2020 — la quale predetermina limiti massimi e criteri oggettivi di quantificazione, senza lasciare margini di discrezionalità all’Amministrazione. L’allegato alla delibera regionale prevedeva criteri del tutto oggettivi per il calcolo degli indennizzi, fondati sulla riduzione del fatturato e sul costo del lavoro, sicché la spettanza dei pagamenti assume la consistenza di diritto soggettivo.
Ne consegue che l’accertamento dei presupposti per l’erogazione dei contributi e la legittimità del loro annullamento in autotutela attengono a posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario. La sentenza ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, disponendo la riassumibilità della causa dinanzi al Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.