Ottemperanza al giudicato e acquisizione sanante tra restituzione e risarcimento (TAR Puglia n. 355 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che abbia ordinato la restituzione di aree illegittimamente occupate, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e, ai sensi dell’art. 34, quarto comma, c.p.a., determina le modalità esecutive del giudicato, condannando l’ente alla restituzione, previa riduzione in pristino, e al risarcimento del danno da mancato godimento. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di attivare la procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il risarcimento del solo pregiudizio patrimoniale si liquida applicando il criterio dell’art. 42-bis, terzo comma, del citato decreto, con aggiornamento del valore venale alla data di riferimento accertata in verificazione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di suoli nel territorio comunale, hanno ottenuto con una precedente sentenza del TAR il riconoscimento del perdurante diritto di proprietà su aree occupate per la realizzazione di strade interne, mai acquisite mediante decreto di esproprio. Quel provvedimento aveva ordinato al Comune la restituzione dei beni, salva l’adozione del decreto di acquisizione sanante, e aveva condannato l’ente a corrispondere il risarcimento per l’occupazione illegittima secondo i criteri dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Essendo rimasto inadempiuto il giudicato, i proprietari hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la restituzione previa riduzione in pristino delle aree e, in subordine, la valutazione dell’acquisizione sanante con pagamento del valore venale. Il Comune non si è costituito. Il Tribunale ha disposto verificazione, più volte prorogata, i cui esiti sono stati depositati il 15 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione non ha dato esecuzione alle statuizioni del giudicato, ritualmente comunicato, né ha adottato il decreto di acquisizione. Sussiste pertanto l’inadempimento che legittima l’attivazione del rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 34, quarto comma, c.p.a..

La verificazione ha accertato in contraddittorio la consistenza delle aree occupate, rideterminandone la superficie complessiva. Il Verificatore, conformandosi ai criteri fissati dalla sentenza passata in giudicato, ha quantificato il danno da mancato godimento applicando il valore venale aggiornato e il parametro dell’art. 42-bis, terzo comma, d.P.R. n. 327/2001. Il Tribunale condivide integralmente le valutazioni, rilevando che il verificatore ha puntualmente contraddetto le osservazioni del C.T.P. di parte.

In particolare, il Collegio ritiene corretta la distinzione tra aree ricadenti in zona edificabile e aree destinate a sede stradale programmata dallo strumento urbanistico, con conseguente riduzione del valore di mercato per le seconde. Parimenti condivisibile è l’esclusione dell’indennizzo per pregiudizio non patrimoniale, non spettante ai ricorrenti, e del valore venale del terreno, in assenza del decreto di acquisizione e in presenza del diritto alla restituzione.

Il ricorso è quindi accolto: si ordina al Comune di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, sia con la restituzione delle aree previa riduzione in pristino, salva la facoltà di disporne l’acquisizione sanante, sia con il pagamento del risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori monetari fino all’effettiva restituzione. Le spese seguono la soccombenza e il compenso del verificatore è liquidato come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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