Ricevitore del lotto agente contabile e onere della prova dell’ammanco (Corte dei Conti Sez. I App. n. 105 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una ricevitoria del lotto è agente contabile, poiché ha la materiale gestione di denaro di spettanza erariale, con la conseguenza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti. In forza del principio del non riscosso per riscosso, egli è tenuto a versare le somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta. Grava sull’agente, per l’inversione dell’onere della prova, dimostrare che l’ammanco è dipeso da forza maggiore o da causa a lui non imputabile, non sull’amministrazione provare l’inadempimento. La querela sporta per il reato asseritamente subito costituisce prova atipica di valore meramente indiziario e non integra, da sola, la causa di non imputabilità.
Il Fatto
Un titolare di ricevitoria del lotto non versa all’amministrazione i proventi della raccolta di una settimana di gioco, per un importo rilevante. A giustificazione dell’inadempimento egli deduce di essere stato vittima, nella ricevitoria, di un evento criminoso: due soggetti ignoti, sotto minaccia, lo avrebbero costretto a convalidare numerose giocate del “10 e lotto” nell’arco di un pomeriggio domenicale.
Dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice ordinario in favore della Corte dei conti, il ricevitore propone giudizio di opposizione all’ingiunzione di pagamento. La Sezione regionale rigetta l’istanza e conferma la pretesa erariale. L’interessato appella, lamentando difetto e apparenza della motivazione, carenza di istruttoria e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell’esercizio del potere di recupero, chiedendo in subordine la riduzione dell’addebito.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando le Sezioni Unite n. 20403/2019 e i precedenti n. 6956/2003, n. 23302/2016 e n. 33362/2018, ricorda che alla Corte dei conti spetta una giurisdizione tendenzialmente generale sulla contabilità pubblica, che riguarda ogni controversia sulla gestione di denaro pubblico da parte di un agente contabile.
La qualifica di agente contabile dipende dal carattere pubblico dell’ente e dalla natura parimenti pubblica del denaro gestito, non dalla natura del soggetto affidatario (SS.UU. n. 7663/2017) né dal titolo del rapporto, che può essere una concessione o un contratto (SS.UU. n. 13330/2010). I proventi del lotto sono entrate erariali e i titolari dei punti di raccolta, ai sensi dell’art. 178 del R.D. n. 827/1924, rientrano tra gli agenti incaricati di riscuotere le entrate dello Stato.
La Corte richiama poi l’art. 191 del R.D. n. 827/1924, che impone il versamento alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta, e l’art. 194 del R.D. n. 827/1924, che non ammette a discarico le mancanze da furto o forza maggiore se l’agente non prova la propria non imputabilità. Da qui l’inversione dell’onere probatorio, confermata da costante giurisprudenza contabile.
Nel caso concreto, l’ingiunzione risulta sorretta da una compiuta istruttoria: l’anomalo flusso di giocate, la capienza insufficiente della fideiussione e l’attesa della definizione del procedimento penale, archiviato per essere ignoti gli autori del fatto. La querela è prova atipica di valore indiziario (Cass. n. 29740/2023). L’appellante non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento, non avendo riparato i sistemi di videosorveglianza non funzionanti e avendo offerto un versamento rateale. La forza maggiore non è integrata, l’appello è respinto e la riduzione dell’addebito esclusa.
Nota della Redazione
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