Cessata materia del contendere per pagamento successivo ma spese alla soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 344 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute, eseguito dall’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La sopravvenienza satisfattiva non preclude tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio, che seguono il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento tardivo è comunque intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio e ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già spettante in forza del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un credito per refusione di spese di lite liquidate in suo favore in forza di tre sentenze del Tribunale di Pescara, proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo che l’Amministrazione fosse condannata a dare esecuzione al giudicato e che, in caso di persistente inadempimento, fosse nominato un commissario ad acta. Il credito azionato ammontava complessivamente a una somma determinata, corrispondente alle spese di lite non ancora pagate.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio e comunicava di aver provveduto al pagamento delle somme dovute, chiedendo pertanto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere. Il ricorrente, pur prendendo atto dell’avvenuto pagamento, insisteva nella richiesta di condanna alle spese di giudizio, evidenziando che l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la documentazione versata in atti, ha rilevato che l’Amministrazione aveva effettuato i pagamenti richiesti, integrando così l’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio. L’esito satisfattivo della pretesa sostanziale ha determinato il venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Quanto alla regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando che il pagamento era avvenuto in epoca successiva alla proposizione del ricorso. L’Amministrazione, infatti, avrebbe potuto evitare il giudizio adempiendo spontaneamente all’obbligo di refusione delle spese derivante dal giudicato, mentre l’ottemperanza è stata resa necessaria proprio dalla sua inerzia.
La circostanza che l’adempimento sia intervenuto nel corso del giudizio non esclude la fondatezza della pretesa azionata al momento della proposizione del ricorso, né priva di rilievo la condotta dell’Amministrazione, che ha dato causa al procedimento. La condanna alle spese, liquidate in misura forfettaria oltre agli accessori di legge, è stata quindi posta a carico dell’Amministrazione resistente e distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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