Carta Docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1838 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato di condanna e ordina il pagamento, assegnando un termine per l’esecuzione. La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto in relazione alle condizioni del debitore pubblico. Rilevano, a tal fine, i vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, che rendono la penalità di mora eccessivamente afflittiva.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata in via telematica all’amministrazione.

Trascorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato il superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la mancata corresponsione, anche parziale, delle somme dovute. La documentazione prodotta e l’assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione hanno confermato che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Ne è derivata la declaratoria di inottemperanza del Ministero e l’assegnazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, stabilendo l’ulteriore termine di sessanta giorni e l’obbligo di relazione finale.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014.

Nel caso di specie, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito hanno indotto il Tribunale a ritenere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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