Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Liguria n. 765 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio, la sopravvenuta realizzazione dell’opera pubblica sul terreno oggetto dell’ordine di rilascio determina l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, non potendo l’annullamento arrecare alcuna utilità al ricorrente né essendo configurabile un effetto ripristinatorio in grado di travolgere l’opera realizzata su terreno comunale. L’assenza di una domanda risarcitoria esclude ogni interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. Anche in caso di improcedibilità, il giudice è tenuto a valutare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi ai fini della soccombenza virtuale per la statuizione sulle spese. È meramente confermativo, e come tale inammissibile, il provvedimento che riproduca identico dispositivo e motivazione di un atto precedente, adottato solo per fissare un nuovo termine di rilascio dopo il rigetto del ricorso avverso quest’ultimo.
Il Fatto
La società ricorrente occupava da decenni un’area nel Comune di La Spezia per il deposito di materiali e il rimessaggio di imbarcazioni, in origine di proprietà di un ente energetico e da questo concessa a titolo precario. Dopo la disdetta della concessione e la cessione gratuita dell’area al Comune, l’occupazione è proseguita senza titolo. Il Comune ha dapprima approvato il progetto di un parcheggio pubblico e di un’area camper sul terreno, quindi ha ordinato più volte il rilascio.
Un primo ordine del 2016 è stato annullato per carenze motivazionali. Un secondo ordine dell’8 febbraio 2018, annullato in autotutela, è stato sostituito dal provvedimento del 10 luglio 2018, la cui legittimità è stata confermata in primo e in secondo grado. Con provvedimento prot. n. 86747 del 20 luglio 2019 il Comune ha nuovamente ordinato il rilascio entro il 16 settembre 2019. Avverso tale atto la società ha proposto ricorso, articolando un motivo di invalidità derivata e un motivo di violazione di legge ed eccesso di potere per assenza dei presupposti dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che dalla documentazione depositata dal Comune in data 2 settembre 2024 emerge l’avvenuta realizzazione dell’area camper e, quindi, l’esecuzione dello sgombero. Su questa base dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’annullamento dell’ordine non attribuirebbe alcuna utilità alla ricorrente, che non potrebbe rientrare nella disponibilità dell’area, ormai occupata dall’opera pubblica.
Il Tribunale esclude anche che l’effetto ripristinatorio del giudicato possa condurre alla demolizione dell’area camper, trattandosi di opera insistente su terreno di proprietà comunale. Sottolinea inoltre che la ricorrente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria, con la conseguenza che neppure a tal fine residua un interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm..
Il Collegio precisa poi che l’improcedibilità non esime dall’esame dei motivi ai fini della soccombenza virtuale, necessaria per la statuizione sulle spese. Sotto questo profilo ritiene fondata l’eccezione del Comune: il provvedimento impugnato è meramente confermativo di quello del 10 luglio 2018, identico nel dispositivo e nella motivazione, e adottato solo per fissare un nuovo termine di rilascio (16 settembre 2019 in luogo del 30 agosto 2018) dopo il rigetto del ricorso avverso l’atto precedente.
Nel merito, i motivi sono comunque infondati. Il primo è superato dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la legittimità del provvedimento del 10 luglio 2018, escludendo i vizi che si vorrebbero propagare in via derivata. Il secondo motivo è smentito dalla circostanza che il differimento dell’efficacia della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri non incide sullo stanziamento delle somme, mentre la realizzazione dell’opera conferma l’infondatezza della doglianza. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese sono liquidate a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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