Nessun permesso per attesa occupazione al lavoratore stagionale non assunto (TAR Puglia n. 45 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è istituto previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 a favore del lavoratore subordinato già assunto che perda il posto di lavoro. L’art. 24, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998 dispone che al lavoro stagionale si applichino le disposizioni dell’art. 22 solo ove compatibili, con espressa esclusione del comma 11: la preclusione opera expressis verbis. Il visto e il nulla-osta per lavoro stagionale sono rilasciati per una specifica assunzione e restano condizionati all’esecuzione del contratto: la mancata stipula del contratto di soggiorno per inadempimento del datore promittente non integra il presupposto della “perdita del posto di lavoro”. La stagionalità è condizione intrinsecamente precaria e, venuta meno, non consente la permanenza sul territorio nazionale, salva la conversione nei casi tipici. Eventuali rimedi risarcitori tra le parti private non incidono sul procedimento amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, conseguiva un visto d’ingresso per lavoro stagionale. Il datore di lavoro agricolo non riusciva a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno, per riscontri amministrativi negativi sulla propria posizione. L’istante chiedeva allora il rilascio del c.d. modello 209, finalizzato al permesso di soggiorno per attesa occupazione, e la Prefettura opponeva diniego. Proponeva ricorso al TAR, poi integrato da motivi aggiunti avverso il successivo diniego di riesame.
Il ricorrente lamentava violazione dell’art. 22, lett. a), direttiva 2014/36/UE, degli artt. 1, 8 e 14 CEDU e dell’art. 41 della Carta, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio; con i motivi aggiunti deduceva l’elusione del giudicato cautelare e l’incompetenza. L’Amministrazione resisteva, evidenziando la revoca del nulla-osta a seguito della rinuncia del datore all’assunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta unitariamente i motivi, per identità di ratio, e individua il fulcro nella qualificazione della fattispecie: un promissario lavoratore stagionale, munito di visto per sola stagionalità, che non ha potuto perfezionare il titolo di soggiorno per impossibilità di formalizzare il contratto di soggiorno.
La censura centrale è l’omessa applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. La norma è però espressamente esclusa dall’art. 24, comma 1, ultimo periodo, che richiama le disposizioni dell’art. 22 ove compatibili “ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11”. La preclusione è ribadita dall’art. 1, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 145/2024, conv. dalla legge n. 187/2024. Il Collegio richiama in senso conforme Cons. St., sez. III, n. 148 del 2015 e TAR Sicilia, sez. III, n. 3410 del 2023.
Il permesso per attesa occupazione presuppone un’assunzione valida e la successiva perdita del posto: non opera in presenza di una mera promessa di occupazione (TAR Lazio, sez. I, n. 16452 del 2023). La giurisprudenza ammette il rilascio, per il solo lavoro subordinato non stagionale, in casi di forza maggiore oggettivamente impeditivi dell’assunzione (Cons. St., sez. III, n. 8006 del 2022; Cons. St., sez. III, ord. n. 5053 del 2022); evenienza non allegata né documentata. Il richiamo alla circolare del 2007 è superato, riguardando il visto per lavoro subordinato e non quello stagionale.
Quanto alla direttiva 2014/36/UE, l’art. 22, lett. a), va letto nel senso che il titolare può soggiornare per il tempo utile alla formalizzazione del contratto; la direttiva lascia margini di discrezionalità al legislatore nazionale e il suo art. 7 conferma il potere dello Stato di determinare il volume di ingresso. Venuta meno la stagionalità, vengono meno i presupposti del titolo; la conversione resta possibile solo nei casi tipici dell’art. 24, comma 10. Il Collegio esclude il difetto di istruttoria, essendo la posizione del datore attentamente vagliata, e l’incompetenza, essendo sufficiente la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate; l’istanza di patrocinio a spese dello Stato è dichiarata inammissibile per carenza della dichiarazione sostitutiva nelle forme di legge.
Nota della Redazione
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