Debito di valore per il ritardo nel collaudo; rivalutazione e interessi dovuti anche senza domanda nuova (Cass. civ. Sez. 1 n. 19647 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, l’obbligo per la stazione appaltante di rimborsare all’appaltatore le somme versate per mantenere attive le polizze fideiussorie, in conseguenza del colpevole ritardo nel collaudo, determina l’insorgenza di un debito di valore. Non essendo strettamente collegato al sinallagma negoziale, ad esso si applica il principio della completa restitutio in integrum, con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate. La rivalutazione monetaria di un debito di valore e gli interessi legali costituiscono componenti del danno da liquidare; la relativa richiesta non integra una domanda nuova, potendo essere formulata in ogni momento del giudizio di merito, salvo il formarsi di un giudicato interno.
Il Fatto
Una società appaltatrice aveva ottenuto, all’esito di un precedente giudizio di legittimità, il riconoscimento del diritto al rimborso dei maggiori oneri sostenuti a causa del colpevole ritardo della stazione appaltante nell’effettuare il collaudo delle opere, in particolare per la protrazione delle spese di vigilanza e custodia e per il prolungamento delle polizze fideiussorie.
Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale aveva accolto la domanda, riconoscendo il capitale e gli interessi legali, ma senza pronunciarsi sulla richiesta di rivalutazione monetaria avanzata dalla società. Avverso tale capo della decisione, la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un punto decisivo e la violazione dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato congiuntamente i due motivi di ricorso, strettamente connessi, incentrati sul mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria. Ha richiamato il principio, già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo della stazione appaltante di rimborsare le somme versate dall’appaltatore per mantenere attive le polizze fideiussorie, a causa del ritardo nel collaudo, non è strettamente legato al sinallagma contrattuale.
Da tale natura di debito di valore discende l’applicazione del principio della completa restitutio in integrum: gli interessi legali vanno calcolati non sul capitale storico, ma sulle somme via via rivalutate anno per anno, ovvero su una somma rivalutata in base ad un indice medio. La Corte ha precisato che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono mere modalità della tecnica di liquidazione del danno.
Sul piano processuale, gli ermellini hanno chiarito che la richiesta di rivalutazione non costituisce una domanda nuova, in quanto il creditore tende a conseguire, attraverso l’aestimatio che tiene conto del valore della moneta, il medesimo petitum originario. Essa può quindi essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello, salvo che sulla relativa questione non si sia formato un giudicato interno.
Poiché nel caso di specie la società aveva dedotto di aver avanzato la domanda di rivalutazione in entrambi i gradi del giudizio di merito, la Corte ha ritenuto fondati i motivi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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