Improcedibilità dell’appello per difetto di utilità dopo il giudicato sull’inidoneità al servizio (Cons. Stato n. 8785 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il difetto sopravvenuto di interesse a ricorrere o ad appellare va valutato con riferimento all’utilità concreta della pronuncia. Quando il giudice ha definitivamente accertato, con sentenza passata in giudicato, la non idoneità permanente al servizio e l’idoneità al transito nelle qualifiche civili, diviene priva di utilità la controversia avente ad oggetto la riconvocazione dinanzi alla commissione medica di seconda istanza, perché l’eventuale annullamento non potrebbe incidere sul merito della valutazione sanitaria già consolidata. Il carattere assorbente di tale rilievo esime il giudice dall’esame delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Resta ferma la legittimità del provvedimento che restituisce il ricorso gerarchico quando l’assenza del dipendente alla visita collegiale sia ingiustificata ai sensi dell’art. 198, comma 9, del d.lgs. n. 66 del 2010.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato inidoneo permanentemente al servizio di istituto. Ha proposto ricorso gerarchico davanti alla Commissione medica interforze di seconda istanza, che lo ha convocato per la visita collegiale. Non presentatosi, ha dedotto una patologia acuta; la Commissione ha ritenuto la patologia di lieve entità e l’assenza ingiustificata, restituendo gli atti all’Amministrazione con provvedimento del 26 agosto 2015.
Il ricorso proposto davanti al TAR Lombardia avverso tale nota è stato dichiarato improcedibile, sul presupposto che la questione sottesa fosse già stata definita con il giudicato formatosi sulla non idoneità al servizio. Il ricorrente ha impugnato la sentenza in appello, deducendo l’erroneità della declaratoria di improcedibilità e riproponendo i motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento che la sentenza n. 903 del 2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4653 del 22 luglio 2020, ha respinto il ricorso avverso il giudizio medico-legale di non idoneità permanente al servizio e di idoneità al transito nelle qualifiche civili. Quel giudizio ha investito il merito della valutazione sanitaria e ha effettuato il giudizio prognostico sulle caratteristiche del servizio, ritenuto essenziale anche sotto il profilo dell’interesse pubblico.
Su questa base il Consiglio di Stato ritiene che l’obiettivo sostanziale della controversia — la riconvocazione davanti alla commissione in sede gerarchica — non potrebbe produrre alcuna utilità, nemmeno strumentale o morale. Il carattere assorbente di tale rilievo è dichiarato espressamente, con la conseguenza che nessuna censura sul provvedimento impugnato può condurre a un esito diverso.
Per mera completezza, il Collegio esamina comunque il comportamento della Commissione e ne esclude i vizi prospettati. L’appellante, già convocato e non presentatosi, ha prodotto un certificato medico dal quale non emergeva l’impossibilità assoluta di locomozione nel presenziare alla visita collegiale fissata quattro giorni dopo il rilascio. Risultano pertanto integrati gli estremi dell’art. 198, comma 9, del d.lgs. n. 66 del 2010, che impone alla commissione di redigere processo verbale e restituire gli atti in caso di ingiustificata assenza del dipendente.
L’appello è quindi respinto con conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado sono compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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