Proroga tecnica concessioni demaniali marittime è termine acceleratorio (Cons. Stato n. 6850 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, già beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti il 31 dicembre 2023 e le proroghe automatiche contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Il termine del 30 settembre 2027, fissato dall’art. 3 della legge n. 118/2022 come modificato dal d.l. n. 131/2024, opera come limite massimo di estensione delle concessioni in essere e ha natura di termine acceleratorio, non dilatorio. Ne consegue che il Comune, ove abbia già concluso la procedura selettiva, può assegnare la nuova concessione anche prima di tale data e disporre con provvedimento motivato la cessazione anticipata dei rapporti concessori prorogati. La proroga tecnica è legittima solo se funzionale allo svolgimento della gara e per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’assegnazione di una concessione demaniale marittima nel porto turistico di un Comune ligure, per la gestione di un pontile galleggiante e ormeggi a carattere stagionale. Il concessionario uscente, titolare di un rapporto risalente al 2007 e prorogato fino al 2033 in forza delle disposizioni poi abrogate, presentava istanza di nuova concessione dopo gli atti di indirizzo approvati dall’Amministrazione.

Un’istanza concorrente veniva presentata da altra società. La Commissione esaminatrice, all’esito della valutazione comparativa, riteneva preferibile la proposta della concorrente, in quanto meglio rispondente al più proficuo utilizzo del bene e al più rilevante interesse pubblico. Il concessionario uscente impugnava gli atti davanti al TAR Liguria, che respingeva il ricorso. Proposto appello, la questione giungeva davanti al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro regolatorio consolidato. In forza delle pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022 che ha abrogato l’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018, le concessioni demaniali marittime hanno cessato i propri effetti in data 31 dicembre 2023. Le disposizioni nazionali che hanno introdotto o che ancora introducono proroghe automatiche vanno disapplicate perché contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE.

La Corte respinge la tesi dell’appellante secondo cui la direttiva non sarebbe opponibile al privato in senso verticale discendente. La direttiva è self-executing ed è stata attuata dal d.lgs. n. 59/2010: gli effetti pregiudizievoli derivano non dalla direttiva, ma dalla disciplina nazionale di attuazione, che può operare anche a danno del privato. Non si configura un’ipotesi di effetti verticali invertiti, ma di obblighi dello Stato verso i terzi che aspirano alla concessione, con ripercussioni indirette ma certe per i titolari delle proroghe illegittime.

Quanto al termine del 30 settembre 2027, introdotto dal d.l. n. 131/2024, il Collegio ne chiarisce la natura: esso rileva solo come limite massimo di estensione delle concessioni esistenti, salva l’ipotesi di ragioni oggettive che ne giustifichino il differimento non oltre il 31 marzo 2028. Poiché la proroga tecnica è finalizzata a consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento, essa si mostra strettamente correlata all’obbligo dei Comuni di svolgere le gare. Ove l’Amministrazione completi la selezione in anticipo e i nuovi concessionari siano pronti all’ingresso, le concessioni prorogate possono venire a scadenza anche prima.

Il termine è dunque acceleratorio e non dilatorio, in funzione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. La pretesa di indulgere fino al termine massimo, pur essendo l’Amministrazione in largo anticipo, sottenderebbe una finalità dilatoria incompatibile con i principi concorrenziali europei. Lo stesso art. 1 del d.l. n. 131/2024 fa salve le procedure selettive deliberate anteriormente alla sua entrata in vigore, cosicché il Comune ha legittimamente avviato le selezioni, assegnando titoli provvisori per evitare occupazioni sine titolo.

Nel merito della procedura, il Collegio esclude che il modello seguito presenti i profili di inadeguatezza riscontrati nelle sentenze richiamate dall’appellante (Cons. Stato, Sez. VII, nn. 10131 e 10132 del 2024). Gli atti di indirizzo contenevano criteri dettagliati e pubblicati prima dell’avvio della comparazione; la Commissione si è limitata a specificarli, senza rielaborarli, nei limiti della facoltà riconosciuta. Quanto alla carenza di pubblicità, l’appellante è il concessionario uscente che ha formulato l’istanza di rinnovo, sicché difetta l’interesse a dolersene. Le censure sulle valutazioni tecniche e sulla sostenibilità del piano economico-finanziario della controinteressata sono infondate, non emergendo profili di illogicità o irragionevolezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *