Limite del quinto alla compensazione dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 112 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione impropria tra il credito dell’INPS per indebito pensionistico e gli arretrati di pensione spettanti al pensionato è ammessa, ma incontra il limite inderogabile del quinto della prestazione previsto dall’art. 69 del d.l. n. 153/1969. Il ritardo dell’amministrazione previdenziale nella riliquidazione del trattamento, pur in presenza di una valida ragione di credito, non può riverberarsi sul pensionato, privandolo di fatto di una quota superiore a quella consentita. La compensazione degli arretrati non erogati non può quindi aggirare il limite di legge sulla quota di pensione. Resta invece legittimo il recupero operato sulla quota di TFS, indennità a erogazione una tantum di natura non esclusivamente previdenziale, rispetto alla quale il calcolo del quinto va effettuato sull’intera somma erogata.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’amministrazione finanziaria e successivamente collocato in quiescenza, otteneva con sentenza del giudice civile la reintegra nel posto di lavoro e la condanna dell’amministrazione al pagamento degli stipendi non corrisposti. Dopo il passaggio in giudicato rinunciava alla reintegra, optando per l’indennità sostitutiva, con cessazione del rapporto.
L’INPS emetteva ingiunzione fiscale per la restituzione della pensione erogata nel periodo oggetto di reintegrazione. Il provvedimento di recupero superava il vaglio della Corte dei conti. L’Istituto procedeva poi a trattenere ratei pensionistici e, contestualmente, a congelare gli arretrati derivanti dalla riliquidazione, non ancora definita, applicando la compensazione in misura superiore al quinto. Il ricorrente chiedeva la restituzione dei quattro quinti delle somme così trattenute.
La Motivazione della Corte
Il giudice non pone in discussione né la qualificazione del debito come indebito civile, né la possibilità di ricorrere alla compensazione impropria tra rapporti di debito e di credito. La questione si sposta sul limite che tale modalità di recupero incontra quando incide sulla quota di pensione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile che, sulla scorta dell’insegnamento della Suprema corte, ammette la compensazione del debito con gli arretrati pensionistici ma impone il rispetto del quinto previsto dall’art. 69 del d.l. n. 153/1969. Nel caso concreto l’amministrazione, avendo ricevuto dall’Agenzia delle entrate il modello PA04 aggiornato già nell’agosto di un’annualità precedente, ha emesso il provvedimento di riliquidazione solo diverso tempo dopo.
Tale ritardo è censurabile. La mancata erogazione degli emolumenti pensionistici dovuti ha di fatto consentito di prelevare una quota superiore al quinto sulla pensione del ricorrente. Il congelamento dell’arretrato ha privato il pensionato di una parte del trattamento fondamentale che, una volta liquidato, avrebbe potuto essere ritenuto solo pro quota e nei limiti di legge.
La Corte esclude che il ritardo possa tradursi in un pregiudizio per il pensionato e qualifica il comportamento dell’Istituto come inadempimento delle proprie obbligazioni previdenziali, non invocabile quale exceptio inadimpleti. Non convince la tesi difensiva secondo cui gli importi accantonati sfuggirebbero al limite del quinto, né risulta provato l’accertamento del credito alla data indicata dall’INPS.
Accolto il ricorso, il diritto alla restituzione è riconosciuto nei limiti dei quattro quinti della somma residua, da recuperare poi con le ordinarie forme di legge e maggiorata della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, secondo il criterio delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM. Resta invece corretto il recupero sulla quota di TFS, per la natura non esclusivamente previdenziale dell’indennità, non essendo provato che la trattenuta abbia superato il quinto dell’intero importo erogato. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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