Improcedibilità per mancata conferma dell’interesse ad agire (TAR Veneto n. 247 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dichiara d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando, fissata un’apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell’interesse ad agire, la parte ricorrente non renda alcuna dichiarazione in merito. L’art. 2 cod. proc. amm., nel prevedere che giudice e parti cooperano per la ragionevole durata del processo, fonda un vero e proprio onere di conferma dell’interesse ad agire. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. impone al giudice di dichiarare anche d’ufficio l’improcedibilità quando sopraggiunge il difetto di interesse, mentre l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La parte ricorrente, titolare di un pubblico esercizio, impugna il provvedimento con cui il Questore ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di bevande e caffè per giorni 60, emesso l’8 marzo 2024 e notificato il giorno successivo. Il ricorso è proposto davanti al TAR Veneto, con contestuale istanza di sospensione cautelare.
Con ordinanza n. 150/2024 dell’11 aprile 2024 la Sezione respinge l’istanza cautelare, ravvisando l’assenza del fumus boni juris e la prevalenza dell’interesse alla pubblica sicurezza sul pregiudizio economico dedotto. Successivamente, con avviso del 24 novembre 2025, viene fissata la camera di consiglio ai sensi dell’art. 72 bis, comma 1, cod. proc. amm. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla previsione dell’art. 2 cod. proc. amm., che enuncia il principio di leale collaborazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo. Da tale clausola generale il Tribunale fa discendere un onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire quando il giudice abbia fondati elementi per ritenerlo venuto meno e fissi un’apposita udienza a tal fine.
Il percorso argomentativo si appoggia su due disposizioni puntuali. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. stabilisce che il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. opera come norma di chiusura del sistema, consentendo al giudice di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
La Sezione richiama la giurisprudenza del C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435, che ha ritenuto legittima la declaratoria di improcedibilità fondata su presunzioni desunte dalla mancata risposta a una comunicazione di cortesia. Secondo tale indirizzo, il principio di leale collaborazione onerava la parte ricorrente di rispondere in modo espresso e tempestivo, né l’assenza di istruzioni del difensore giustifica il silenzio, essendo buona prassi della difesa rappresentare al giudice la mancanza di istruzioni e insistere per la decisione.
Su questa base il Tribunale individua una fattispecie complessa che impone la declaratoria d’ufficio: il fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire con fissazione di apposita udienza; la comunicazione dell’avviso che prevede espressamente la valutazione della mancata dichiarazione; l’effettiva omissione di qualsiasi dichiarazione da parte del ricorrente. Nel caso concreto l’udienza era stata fissata perché la domanda cautelare era stata respinta con ampia motivazione e il termine di efficacia della misura impugnata, pari a 60 giorni, era ormai decorso. La parte ricorrente, ricevuto l’avviso, non ha prodotto alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse.
Tale comportamento univoco integra la previsione dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della definizione in rito del giudizio e dell’assenza di contrarie deduzioni della parte resistente.
Nota della Redazione
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