Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2153 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, è ammissibile il giudizio ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione nel rispetto dell’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, e siano decorsi i termini dilatori per le azioni esecutive. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato ed è tenuto, in caso di ulteriore inerzia, alla nomina di un commissario ad acta. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, è applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro anche fuori dei giudizi di ottemperanza ai decreti della legge Pinto: ne consegue che il commissario, se dirigente della stessa Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Patti – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00 e al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 19 dicembre 2023 ed è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 10 dicembre 2025 e depositato il 17 dicembre 2025, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e l’applicazione delle penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che ammette l’ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Nel caso concreto il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Patti, divenuta definitiva come attestato dalla cancelleria.

Il TAR verifica i presupposti processuali. Il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. è rispettato, così come il termine di deposito previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.. È inoltre documentata la notificazione al Ministero all’indirizzo proprio, secondo l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nel merito, accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo mediante accredito dell’importo nominale di € 2.000,00 sulla carta elettronica, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica. Restano escluse le spese processuali distratte in favore dei procuratori, non costituitisi nel presente giudizio.

La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è respinta. Il Collegio ritiene fatto notorio che il ritardo sia imputabile all’improvviso e ingente contenzioso sulla stessa questione, anche per effetto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, con incidenza sulle capacità organizzative del Ministero.

Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, per provvedere nel termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, perché dirigente dello stesso Ministero: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001 e ne afferma l’applicazione analogica oltre i giudizi Pinto, confortata da diverse pronunce di merito amministrativo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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