Ottemperanza della Carta docente: commissario ad acta e no all’astreinte (TAR Veneto n. 248 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato che condannano la Pubblica Amministrazione al rilascio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’azione di ottemperanza è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. quando sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., poiché la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale integrano le “altre ragioni ostative” elaborate dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi 2.000,00 euro. La sentenza, pubblicata il 30.11.2023, era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ed era passata in giudicato.

Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il capo condannatorio relativo al rilascio della Carta, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione del dispositivo con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. Rileva che la sentenza da ottemperare è stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Constatata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, ordinando l’attivazione della Carta elettronica e il versamento dell’importo, esclusa ogni equiparazione a voci retributive. Nomina quindi commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di dipendente pubblico interno, nessun compenso è liquidato.

Il Collegio respinge invece la domanda di astreinte. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, osserva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”, in considerazione della specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna.

La Corte valorizza inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con fasi affidate a strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale. Il ritardo è pertanto ragionevolmente riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale sul rilascio del dispositivo digitale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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