Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e valutazione dei vincoli familiari (TAR Piemonte n. 1715 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fondato sulla condanna per uno dei reati ostativi di cui agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, non può essere superato né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un’occupazione regolare, poiché la valutazione di pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore. L’automatismo del diniego è derogabile solo in presenza di vincoli familiari qualificati, che impongano una valutazione comparativa tra l’interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei rapporti familiari. Tali vincoli devono essere allegati e provati dal ricorrente, non potendosi desumere la paternità dalla sola convivenza anagrafica. In ipotesi di atto plurimotivato, l’accertata legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento vale a sorreggere il provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, ha presentato istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L’amministrazione ha respinto l’istanza per due ragioni: l’esistenza di una condanna penale e l’incapienza reddituale. Avverso il diniego il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, respinto. La decisione è stata quindi impugnata davanti al TAR, con ricorso notificato il 13 novembre 2025 e depositato il 18 novembre 2025.
Il ricorrente ha censurato l’eccesso di potere dell’amministrazione, sostenendo che essa avrebbe applicato un mero automatismo senza valutare la sua concreta situazione, anche alla luce dell’avvenuto sconto della pena e dell’inserimento nella società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del provvedimento impugnato, fondato su una pluralità di ragioni ciascuna autonomamente idonea a sorreggerne il dispositivo. Il diniego si regge sia sulla condanna penale sia sull’insufficienza reddituale, mentre il rigetto del ricorso gerarchico richiama la pericolosità sociale del ricorrente.
Quanto ai precedenti penali, il TAR richiama gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998: il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando mancano i requisiti richiesti, e non è ammesso in Italia lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati ostativi tra cui quelli inerenti gli stupefacenti. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la preclusione automatica non può essere superata né dalla risalenza della condanna né dalla occupazione regolare, perché la valutazione di pericolosità è già compiuta dal legislatore; l’automatismo recede solo davanti a vincoli familiari qualificati.
Nel caso di specie l’amministrazione ha correttamente applicato tali principi: il ricorrente è stato condannato in via definitiva per la violazione dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 e non ha allegato elementi ostativi al rigetto. La doglianza sull’automatismo resta una mera asserzione, priva di riscontro documentale quanto ai legami familiari. Il certificato anagrafico prodotto non basta: manca il certificato di matrimonio e gli asseriti figli recano il cognome della madre, sicché la paternità non è desumibile.
Il Collegio ribadisce infine che, in caso di atti plurimotivati, l’accertata inattaccabilità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto vale a sorreggerlo, con conseguente inammissibilità delle doglianze avverso le restanti. Il ricorso è pertanto respinto; le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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