Aggiornamento dell’informativa antimafia: necessaria la sopravvenienza di circostanze rilevanti (TAR Calabria n. 1465 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di aggiornamento dell’informazione interdittiva antimafia, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, è strumento di natura eccezionale che presuppone la sopravvenienza di circostanze rilevanti, ossia il venir meno – successivamente all’adozione del provvedimento – dei fattori che avevano giustificato l’accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa. Elementi di fatto anteriori all’interdittiva o già valutati nel giudizio di legittimità del provvedimento originario non possono fondare un riesame, in quanto non integrano alcuna sopravvenienza. Il diniego di aggiornamento è legittimo laddove l’istante non prospetti circostanze nuove ma riproponga censure avverso il provvedimento originario, già definitivamente accertato nella sua legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, titolare e legale rappresentante di una s.r.l.s., aveva impugnato il diniego opposto dalla Prefettura alla sua istanza di aggiornamento dell’informazione interdittiva antimafia adottata il 1° marzo 2019. Detta interdittiva era stata emessa perché la titolare risultava coniuge convivente di soggetto condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso ed estorsione.
L’originario provvedimento era stato già impugnato e la sua legittimità era stata confermata sia dal TAR, con sentenza del 24 maggio 2019, sia dal Consiglio di Stato, che nel gennaio 2020 aveva respinto l’appello. Con istanza del 20 aprile 2020, la società aveva chiesto l’aggiornamento dell’interdittiva ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, deducendo che un decreto della Corte di appello di Catanzaro del 2016 aveva revocato la misura di prevenzione personale nei confronti del coniuge, accertando l’insussistenza dell’attualità della pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo le censure in parte inammissibili e comunque infondate. La censura relativa al mancato accertamento del concreto pericolo di inquinamento mafioso è stata giudicata inammissibile, essendo diretta avverso l’originaria interdittiva, la cui legittimità era stata già definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato. Sul punto, il giudice ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, secondo cui il riferimento all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 e al presunto effetto automatico della condanna non inficia la sostanza del provvedimento interdittivo, fondato sulla valutazione del rischio infiltrativo derivante da una gravissima condanna.
Quanto alla domanda di aggiornamento, la Corte ha rilevato che l’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 consente al prefetto di aggiornare l’esito dell’informazione solo “al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”. Tale disposizione postula, quindi, una sopravvenienza rispetto al provvedimento interdittivo.
Nella specie, il decreto della Corte di appello invocato dalla ricorrente era del 2016, quindi anteriore all’adozione dell’interdittiva del 2019, e non costituiva affatto un elemento sopravvenuto. La sua esistenza era, peraltro, già nota e non era stata ritenuta idonea a evitare l’adozione del provvedimento originario, la cui legittimità era stata confermata in sede giurisdizionale.
Il Collegio ha pertanto concluso che, mancando qualsiasi circostanza sopravvenuta idonea a giustificare un riesame, il diniego di aggiornamento era legittimo e il ricorso andava respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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