Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 10315 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi ad oggetto il ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici presuppone, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, il deposito in giudizio, da parte dell’Amministrazione regionale interessata, dei provvedimenti di accertamento del tempestivo versamento della quota ridotta. In assenza di tale documentazione, il giudice amministrativo, valorizzando il principio dispositivo, può dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., su istanza della stessa parte ricorrente che abbia versato la quota ridotta. La speciale disciplina di cui all’art. 8 d.l. n. 34/2023, nel riferirsi espressamente alla competenza del TAR Lazio, conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la Determinazione Dirigenziale con cui la Regione Piemonte aveva individuato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i connessi importi di ripiano dovuti, a seguito della certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Erano stati altresì impugnati gli atti presupposti e consequenziali, tra cui i decreti ministeriali di certificazione e di adozione delle linee guida, nonché gli accordi e le intese intervenuti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In vista dell’udienza di discussione, la ricorrente aveva depositato una memoria con la quale, richiamando l’art. 8 del d.l. n. 34/2023, aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, comunque, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo versato alla Regione la quota ridotta del payback prevista dalla norma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente esaminato il proprio difetto di giurisdizione, sollevato in udienza con avviso ex art. 73 c.p.a., ritenendolo superato alla luce dell’espresso riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la cessazione della materia del contendere postula, ai sensi della citata disposizione, l’accertamento da parte delle Regioni del tempestivo versamento dell’importo ridotto, mediante provvedimenti pubblicati nei bollettini ufficiali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio. Nella fattispecie, tali attestazioni non risultavano depositate in giudizio dall’Amministrazione regionale, sicché non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, valorizzando il principio dispositivo che governa il processo amministrativo, il Tribunale ha ritenuto di poter accogliere la domanda della ricorrente di declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito, in ragione dell’avvenuto versamento della quota ridotta. Tale evenienza integra gli estremi dell’improcedibilità di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando le eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., sia per la peculiarità delle questioni trattate, sia per l’andamento della vicenda processuale, in conformità alla previsione dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 che contempla la compensazione delle spese nei giudizi definiti con cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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