Bando isole minori, legittima l’esclusione dell’isola lacustre dalla platea dei beneficiari (Cons. Stato n. 4905 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che indice una selezione per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico nelle isole minori può circoscrivere la platea dei beneficiari alle sole isole marine, escludendo le isole lacustri. Il richiamo, contenuto nell’Avviso, alla legge n. 448/2001 e all’Allegato A che elenca le isole minori non vincola la scelta dei destinatari, ma individua soltanto la cornice normativa attributiva del potere. La diversità delle condizioni di rischio e di accessibilità tra isole marine e lacustri esclude l’identità delle situazioni di fatto e, quindi, la disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 Cost. Rientra nella discrezionalità amministrativa individuare i beneficiari di un finanziamento, con il solo limite della manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con Avviso pubblico del 23 gennaio 2024, ha indetto una selezione di proposte progettuali per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubblici insistenti sulle isole minori. L’art. 5 dell’Avviso ammetteva a partecipare, tra gli altri, i Comuni proprietari degli immobili e delle infrastrutture ricadenti nei territori indicati in un’allegata tabella.
Il Comune di Monte Isola, unico comune il cui territorio è interamente costituito dall’omonima isola del Lago d’Iseo, ha impugnato l’Avviso davanti al TAR Lazio nella parte in cui non lo includeva tra i soggetti abilitati a presentare proposte, riservando la selezione alle isole marine. Il TAR Lazio, con sentenza n. 2320 del 2025, ha accolto il ricorso. La Presidenza del Consiglio e il Ministero per le Politiche del Mare hanno proposto appello, deducendo l’erronea assimilazione del Comune alle isole marine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il Comune appellato è un’isola lacustre, inserita nell’Allegato A della legge n. 448/2001 per effetto dell’art. 1, comma 238, legge n. 205/2015, quale unica isola lacustre dell’intero elenco. Il TAR aveva valorizzato questo dato, unitamente al richiamo dell’Avviso alla legge n. 448/2001 e all’art. 25, comma 7, per ritenere irragionevole l’esclusione.
Il Consiglio di Stato ritiene la sentenza non adeguatamente motivata. Il mero richiamo alla legge n. 448/2001 non è risolutivo: esso serve solo a individuare la cornice normativa che attribuisce il potere all’amministrazione, in ossequio al principio di legalità, e non impedisce di valutare quali siano i destinatari dei benefici, circoscrivendoli in base alle specifiche ragioni che ispirano l’Avviso.
Assume rilievo prevalente la causa che ha ispirato l’Avviso, ossia la tutela del territorio delle isole minori, caratterizzato da gravi e permanenti svantaggi naturali e da obiettive difficoltà di accessibilità. La necessità di neutralizzare il rischio sismico assume una valenza peculiare per le isole circondate dal mare, dove il moto ondoso interagisce con la pericolosità sismica e questa può ripercuotersi sul moto ondoso generando maremoti.
Le isole marine, osserva la Corte, si collocano in un ambiente aperto e instabile, con fattori di rischio che si sommano alla pericolosità sismica; sono inoltre esposte a isolamento anche prolungato, potendo risultare irraggiungibili con mare agitato. Le isole lacustri, invece, giacciono in bacini chiusi di acqua dolce, non soggette a mareggiate o tsunami, con collegamenti più stabili. La classificazione sismica del territorio non assume rilievo decisivo, perché la pericolosità sismica opera come criterio di graduazione comparativa dei progetti, non come presupposto di inclusione nella platea.
Difetta dunque l’identità delle situazioni di fatto e non è configurabile alcuna disparità di trattamento. Rientra nella discrezionalità amministrativa individuare i beneficiari del finanziamento, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, che nella specie non ricorre. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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