Atto endoprocedimentale di decadenza e inammissibilità del ricorso (Cons. Stato n. 5715 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla banca dati degli impianti pubblicitari, con cui l’amministrazione diffida al pagamento integrale del canone e avverte della decadenza in caso di inadempimento, costituisce atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva. L’obbligo di versamento integrale del canone di iniziativa pubblicitaria non discende da tale nota, ma dal precedente provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione, già autonomamente impugnato. Il ricorso proposto avverso la sola nota endoprocedimentale è pertanto inammissibile, restando assorbite le censure di merito.

Il Fatto

Una società operante nel settore della pubblicità esterna nel territorio di Roma Capitale, titolare di autorizzazioni e concessioni per l’installazione di impianti pubblicitari, ha impugnato la nota con cui l’amministrazione, dopo averla ritenuta debitrice di una somma a titolo di canone di iniziativa pubblicitaria per le annualità 2011-2014, l’ha diffidata al versamento integrale entro dieci giorni, avvertendo che, in caso di persistente inadempimento, la nota stessa avrebbe costituito comunicazione di avvio della decadenza dalla banca dati e dal diritto a mantenere gli impianti sul territorio.

Il TAR Lazio ha dapprima rilevato la parziale perenzione del gravame rispetto alla posizione della dante causa dell’appellante, poi ha dichiarato inammissibile il ricorso della società odierna appellante, qualificando l’atto come endoprocedimentale privo di lesività. La società ha proposto appello, contestando la qualificazione dell’atto e deducendo l’insussistenza del debito per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale sulle maggiorazioni tariffarie e della successiva delibera capitolina di scorporo.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la statuizione di inammissibilità. La nota impugnata è un atto endoprocedimentale: l’obbligo di pagamento integrale del canone di iniziativa pubblicitaria per le annualità contestate non discende da essa, bensì dal precedente provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione, autonomamente impugnato e ancora sub iudice.

Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale: la decadenza dalla rateizzazione, adottata ai sensi dell’art. 15, comma 2, Regolamento delle entrate (deliberazione dell’assemblea capitolina n. 43 del 2024), ha già imposto il pagamento dell’intera somma dovuta entro dieci giorni dalla notifica. È dunque da quel provvedimento che deriva l’effetto lesivo, mentre la nota oggetto del giudizio si limita a richiamare la posizione debitoria accertata.

La nota di avvio del procedimento di decadenza di cui all’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni (delibera assemblea capitolina n. 50 del 2014), richiamata dall’amministrazione, non assume quindi autonoma portata precettiva. Manca il carattere di immediata lesività richiesto per l’impugnabilità autonoma dell’atto.

Conseguentemente, l’appello è respinto. L’infondatezza del gravame determina l’assorbimento delle restanti censure di merito, tra cui quelle relative all’inesistenza del debito per effetto della Corte costituzionale n. 15 del 2018 e della delibera di scorporo delle maggiorazioni. Il Collegio compensa le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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