Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per concorde dichiarazione delle parti (TAR Puglia n. 644 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in forza della concorde dichiarazione delle parti, resa ai sensi del principio di disponibilità dell’azione. La dichiarazione di entrambe le parti costituenti, diretta a far constatare il venir meno dell’interesse alla decisione, legittima il Collegio a pronunciare l’improcedibilità senza esame del merito, in coerenza con la natura dispositiva del processo amministrativo. La pronuncia prescinde dalla valutazione dei motivi di ricorso e determina, in presenza di ragioni equitative, la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune resistente aveva comunicato che la concessione demaniale marittima n. 02 del 18.07.2008 non risultava prorogata fino all’anno 2033, nonché gli atti presupposti e connessi. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e la declaratoria del diritto a ottenere un formale atto di proroga della concessione sino alla data del 31.12.2033, in applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018. Il Comune resistente si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
In vista della trattazione del merito, sia la parte ricorrente sia l’amministrazione comunale resistente hanno depositato atti con i quali hanno concordemente dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha rilevato che, stante il principio di disponibilità dell’azione e la concorde dichiarazione resa dalle parti, il ricorso va dichiarato improcedibile.
La decisione si fonda sulla valutazione della manifestazione di volontà processuale delle parti, la cui concorde dichiarazione rende superfluo l’esame del merito della controversia. Il Tribunale ha precisato che ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite, in considerazione delle peculiarità della vicenda e dell’esito del giudizio.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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