L’imprenditore che dichiara la cessazione dell’attività rinuncia all’interesse al ricorso (TAR Calabria n. 1348 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., il giudice amministrativo, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, unita alla mancata opposizione dell’amministrazione resistente, rende evidente l’assenza di interesse alla coltivazione del ricorso e ne determina l’improcedibilità. La cessazione dell’attività commerciale e la chiusura del pubblico esercizio costituiscono fatti univoci idonei a fondare la carenza sopravvenuta di interesse rispetto all’impugnazione dei provvedimenti autorizzatori. Le spese possono essere compensate in ragione delle circostanze della controversia e della non opposizione della parte resistente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente del Settore 7 – SUAP del Comune resistente aveva rigettato la richiesta di rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico finalizzata al mantenimento di una pedana antistante il proprio pubblico esercizio, nonché gli atti presupposti, tra cui un verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale unitamente alla Guardia di Finanza.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato un successivo provvedimento di diniego relativo alla medesima richiesta autorizzatoria. Le istanze cautelari proposte in corso di causa sono state rigettate. In vista della trattazione del merito, il Comune ha depositato l’ordinanza di chiusura dell’attività commerciale e la comunicazione di cessazione dell’attività da parte del ricorrente. Quest’ultimo ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla sorte del ricorso quando, dopo la sua proposizione, sopravvenga una causa di carenza di interesse alla decisione. Il Collegio richiama il disposto dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, oltre che dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. A sostegno sono citati Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 281 del 2020 e T.A.R. Calabria n. 1472 del 2021.

Nel caso concreto, il Collegio rileva che la dichiarazione espressa depositata dal ricorrente, resa in udienza nei termini esposti, unitamente alla non opposizione del Comune resistente, rende evidente l’assenza di interesse alla coltivazione del ricorso. A ciò si aggiunge il quadro fattuale emergente dagli atti depositati dalla resistente, ossia la cessazione dell’attività commerciale e la chiusura del pubblico esercizio, che priva di utilità pratica l’eventuale annullamento dei dinieghi autorizzatori.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione delle circostanze della controversia e della non opposizione dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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