Annullamento in autotutela oltre dodici mesi e perizia modificativa del PZP irrilevanti (TAR Trentino-Alto Adige n. 221 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio è soggetto al termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990. Il superamento del termine è ammesso solo quando ricorra il presupposto della falsa rappresentazione dei fatti, che deve essere dimostrato e non meramente ipotizzato. Una perizia disposta dall’amministrazione che, sulla base di indagini più dettagliate, ridisegni la zona di pericolo in difformità dal piano vigente non integra quel presupposto, finché il piano stesso non sia modificato con il procedimento previsto. Non è quindi legittimo l’annullamento tardivo fondato su una siffatta perizia, né esso può estendersi agli immobili pacificamente ricadenti in zona non vincolata.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un maso chiuso, aveva ottenuto nel 2019 una concessione edilizia per il risanamento del complesso, con recupero di un fienile e realizzazione di un appartamento agrituristico e di un ampliamento dell’abitazione. A questa seguivano tre varianti. A corredo dell’istanza originaria era stata prodotta una verifica di compatibilità idrogeologica, che indicava in modo esplicito come uno spigolo aggettante della copertura lambisse la zona rossa del piano delle zone di pericolo.

Dopo l’esecuzione dei lavori, il Comune affidava un approfondimento geologico. Sulla sua base avviava e concludeva nel 2023 un procedimento di annullamento parziale in autotutela del titolo e delle varianti, con contestuale ordine di rimozione delle opere o, in alternativa, di realizzazione di opere di mitigazione. La ricorrente impugnava il provvedimento dolendosi, tra l’altro, dell’esercizio del potere oltre il termine di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio decide applicando il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., e concentra l’esame sul motivo relativo alla violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Pacifico che l’annullamento è stato notificato nel febbraio 2023, oltre tre anni dopo il rilascio del titolo originario del novembre 2019, il thema decidendum si riduce a verificare se sussistesse il presupposto che consente di superare il termine.

Il Tribunale esamina la verifica di compatibilità e rileva che la rappresentazione grafica della linea della zona rossa era chiara e coerente con le conclusioni descrittive. La professionista incaricata non ha omesso né reticentemente taciuto il dato rilevante: anche un non tecnico, scorrendo le figure, è in grado di riconoscere che la linea interessa parzialmente l’edificio. Manca dunque la induzione in errore dell’amministrazione richiesta dalla giurisprudenza, richiamata nel testo con Cons. Stato, Sez. II, n. 3417 del 2024.

La perizia successiva non vale a dimostrare il contrario. Essa non è stata condotta sul piano vigente, ma con un grado di studio più approfondito e con rilievi e modellazioni ulteriori. La diversa linea che ne risulta presuppone una modifica del piano, che potrà produrre effetti giuridici solo all’esito del procedimento previsto dagli artt. 56 e 53 legge prov. n. 9/2018. Finché tale modifica non interviene, la perizia resta inidonea a fondare il presupposto dell’art. 21-nonies, comma 2-bis.

Il Collegio aggiunge un rilievo di ordine oggettivo: l’annullamento ha riguardato anche un blocco pacificamente ricadente in zona non vincolata, per il quale nessuna falsa rappresentazione poteva essere predicata. L’illegittimità del titolo originario si trasmette alle varianti secondo il meccanismo dell’invalidità derivata ad effetto caducante, richiamato nella sentenza con Cons. Stato n. 5663 del 2015, ma il difetto del presupposto travolge l’intero esercizio del potere. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese, salvo l’obbligo di restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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