Carenza di interesse per sopravvenuta inefficacia delle norme regionali impugnate (TAR Emilia-Romagna n. 1621 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso una deliberazione regionale che specifica i criteri localizzativi per l’installazione degli impianti fotovoltaici è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sopravvenga una normativa che determini la cessazione ex lege dell’applicabilità del provvedimento impugnato e la sua sopravvenuta inefficacia applicativa. In tal caso l’interesse alla decisione viene meno per il radicale mutamento del quadro normativo di riferimento, anche quando la caducazione dell’atto non consegua a una pronuncia del giudice. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame nel merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dalla particolarità della controversia.

Il Fatto

Le società ricorrenti hanno impugnato la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 125 del 23 maggio 2023, recante la specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio, unitamente alla presupposta deliberazione assembleare n. 28 del 2010.

Il ricorso si fondava su quattro motivi, tutti relativi al rapporto tra la disciplina regionale e l’art. 20 d.lgs. n. 199/2021: il regime transitorio di individuazione delle superfici e aree idonee, l’indicazione delle aree non dichiarate idonee, il richiamo alla lettera B), punto 7, dell’Allegato I della DAL n. 28/2010 e la mancata distinzione tra impianti fotovoltaici e agrivoltaici.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio è intervenuta una circostanza che ha radicalmente inciso sull’oggetto della controversia. Le ricorrenti, con memoria depositata in data 11 settembre 2026, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso e alla decisione, evidenziando il radicale mutamento del quadro normativo di riferimento, che avrebbe comportato la cessazione ex lege dell’applicabilità delle delibere impugnate e la loro sopravvenuta inefficacia applicativa.

La Regione Emilia-Romagna, nella memoria depositata in data 30 agosto 2026, ha a sua volta eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’entrata in vigore, nelle more del giudizio, di una normativa che ha reso del tutto superata l’impugnazione dei provvedimenti oggetto del giudizio.

Il Collegio ha preso atto della convergenza delle posizioni delle parti sull’esito del giudizio. La questione giuridica non attiene più al merito dei motivi di impugnazione, ma alla persistenza dell’interesse a una decisione di annullamento. Il mutamento del quadro normativo ha privato di utilità la pronuncia richiesta, perché l’effetto caducatorio che le ricorrenti perseguivano è già conseguito per effetto della legge sopravvenuta.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare i quattro motivi nel merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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