Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2815 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme di danaro. Esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. Ne consegue che la quantificazione operata dal creditore in ricorso non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la misura del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, va verificata secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’inottemperanza è dichiarata e all’Ente è assegnato un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza richiamata in epigrafe aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.000,00. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata in data 14.2.2024.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito, senza contrastare adeguatamente la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’Ente debitore non ha adeguatamente contrastato la domanda.
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: esso ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento prima dell’azione di recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro centoventi giorni a determinare l’importo definitivamente dovuto e ad adottare gli atti necessari. Non è previsto alcun compenso. Le spese, non controverso l’inadempimento, sono liquidate in dispositivo e distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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