Informativa antimafia: rapporti economici con il familiare condannato giustificano l’interdittiva (TAR Lazio n. 3837 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’informazione antimafia interdittiva va accertato con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, orientato al canone del più probabile che non, e non richiede la prova di condotte di gestione di fatto attuali né un accertamento penale. Gli elementi posti a base del provvedimento non si valutano in visione atomistica, ma nel loro insieme, così da ricavarne un quadro complessivo di possibile condizionamento dell’attività d’impresa. In tale valutazione assume rilievo l’autonomia tra sfera penale e procedimento amministrativo, avendo il secondo funzione di misura preventiva e non inquisitoria. L’onere istruttorio e motivazionale dell’Amministrazione è soddisfatto quando siano indicati i fatti che attestano contiguità e cointeressenze tra l’attuale gestione societaria e la precedente, anche in assenza di pregiudizi penali a carico degli attuali amministratori e soci.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha adottato, ai sensi degli artt. 84 commi 3 e 4 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, un’informazione antimafia interdittiva e ha respinto la domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. L’Amministrazione ha ritenuto altamente probabile il pericolo di infiltrazione mafiosa, valorizzando la continuità dei rapporti economici tra la società e un familiare degli attuali soci, già arrestato per presunta partecipazione a un’associazione camorristica.

La ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione della normativa, il travisamento dei fatti, la carenza di motivazione e di istruttoria: nel provvedimento non sarebbero indicati atti attuali di gestione di fatto o di ingerenza, né risulterebbe alcun pregiudizio penale a carico dell’attuale amministratore e dei soci. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i canoni ermeneutici del sindacato di legittimità in materia. La ratio della disciplina è evitare il rischio di contaminazione con la criminalità organizzata, che può configurarsi anche in assenza di immediata connivenza dell’operatore economico. Gli elementi dell’informativa, quindi, vanno letti nel loro insieme e non in visione atomistica, per ricavarne un quadro complessivo di possibile condizionamento della libera attività concorrenziale.

La Corte ribadisce l’autonomia tra indagine penale e procedimento amministrativo, attesa la funzione preventiva e non inquisitoria del secondo. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il pericolo di infiltrazione va valutato con ragionamento induttivo e probabilistico, senza attingere il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma con una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.

Il Collegio richiama l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, che assume quale elemento fondante dell’informativa anche i soli tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte dell’impresa. Si tratta di fattispecie di pericolo, volta a prevenire un evento non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non immaginari o aleatori. Il pericolo è la probabilità di un evento, e il diritto della prevenzione non sanziona fatti penalmente rilevanti ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica.

Su queste basi il motivo è respinto. Il provvedimento contiene una chiara e completa ricostruzione del quadro indiziario: l’Amministrazione ha ricostruito i precedenti storici della ricorrente, le interdittive già adottate per contiguità con il familiare, e ha valorizzato le circostanze attuali che depongono per la persistenza del rischio. L’onere istruttorio e motivazionale è soddisfatto: sono emersi continui rapporti economici tra il familiare, condannato per riciclaggio aggravato, e i fratelli attuali soci, che avevano messo a disposizione i propri conti correnti per farvi confluire i proventi illeciti; le due società hanno intrattenuto rapporti economici, come attestato da una fattura; il familiare è stato inoltre controllato a bordo di automezzi intestati alla ricorrente.

Secondo il principio del più probabile che non, la società appare connotata da una conduzione collettiva e da una regia unitaria; permane quindi il rischio di infiltrazione già riscontrato. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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