Sopravvenuta carenza di interesse per atto sostitutivo non meramente confermativo (Cons. Stato n. 8347 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un atto che sostituisce quello impugnato, adottato all’esito di una nuova e autonoma valutazione di interessi nell’ambito di un diverso procedimento, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. L’atto sostitutivo non è meramente confermativo quando innova la disciplina precedente, anche a seguito di un accordo sindacale ratificato. Non ricorre invalidità derivata ad effetto caducante quando l’atto successivo non è esecuzione necessaria del precedente, ma il frutto di una nuova ponderazione, sì da escludere in radice il nesso di derivazione.

Il Fatto

I ricorrenti, dirigenti in servizio presso l’Autorità, hanno impugnato davanti al TAR Lazio la delibera con cui l’Amministrazione aveva rideterminato l’indennità di funzione in misura fissa e ne aveva escluso la corresponsione oltre il tetto retributivo annuo di 140.000 euro. Cumulativamente, hanno chiesto il riconoscimento dell’anzianità e delle correlate progressioni economiche maturate nello svolgimento di mansioni dirigenziali.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, qualificando l’indennità come componente essenziale del trattamento retributivo dei dirigenti, e ha respinto l’eccezione di improcedibilità sul rilievo che la delibera successiva riproduceva i contenuti di quella impugnata. L’Autorità ha appellato la sentenza, contestando proprio il mancato riconoscimento della sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo d’appello. Sul piano diacronico rileva che la delibera impugnata è stata integralmente travolta dal Giudice del lavoro, che ne aveva dichiarato l’antisindacalità per violazione degli obblighi di informativa e trattativa sindacale. Preso atto di quel dictum, l’Autorità ha rinegoziato l’intero contenuto dell’atto con le parti sociali, ratificando l’accordo con una nuova delibera.

Il passaggio decisivo è la qualificazione della nuova delibera. Essa, secondo il Consiglio di Stato, non è meramente confermativa della precedente: con il primo atto l’Amministrazione aveva innovato il Regolamento del personale, introducendo la previsione generale e astratta del tetto retributivo; con il secondo ha ratificato l’accordo sindacale che fissa per l’anno 2015 il limite massimo e prevede l’impegno a riesaminare la disciplina con effetto dal 1° gennaio 2016.

Da qui la conseguenza processuale: la parte ricorrente non può più nutrire alcun interesse alla decisione del ricorso avente ad oggetto la delibera sostituita. La Corte esclude poi che si versi in ipotesi di invalidità derivata ad effetto caducante. Tale figura ricorre quando l’atto precedente è fondamento esclusivo di quello successivo, costituendone derivazione necessaria senza ulteriori valutazioni, nell’ambito della medesima sequenza procedimentale.

Nel caso concreto, invece, l’atto successivo è il frutto di una nuova valutazione di interessi svolta in un diverso procedimento. Non è esecutivo dell’atto anteriore, essendo stato adottato sulla scorta di nuove ed ulteriori determinazioni in sostituzione della delibera annullata dal Giudice del lavoro. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di prime cure è dichiarato improcedibile. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della sovrapposizione temporale delle deliberazioni succedutesi in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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